Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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3.7.2 Reddito imponibile da prodotti strutturati
Si considera reddito imponibile da prodotti strutturati, sostanzialmente, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta al portatore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e non ha per oggetto la distribuzione di profitti di capitale o il vero e proprio rimborso del capitale. In tale contesto occorre rilevare che la tesaurizzazione dei redditi è equivalente alla loro distribuzione.
Nel campo d’applicazione del principio dell’agente pagatore non si verifica alcuna limitazione dell’imponibilità ai redditi da prodotti strutturati svizzeri. Sono anzi imponibili anche i redditi da prodotti strutturati esteri, purché il relativo reddito venga incassato per il tramite di un agente pagatore in Svizzera o riversato a un avente economicamente diritto domiciliato in Svizzera.
Oltre ai redditi imponibili versati dall’emittente al termine di distribuzione ordinario o al momento del reinvestimento, nel caso di un trasferimento di prodotti strutturati, nel sistema dell’agente pagatore all’imposta preventiva soggiacciono d’ora in avanti anche i redditi maturati da allora. Dato che l’imposta preventiva è concepita come un’imposta con funzione di garanzia per le imposte dirette, anche ai fini dell’imposta sul reddito i redditi maturati devono d’ora in poi comunque essere considerati un reddito imponibile della sostanza (e non più come oggi un profitto di capitale esente da imposte). Assoggettando i redditi maturati sia all’imposta preventiva sia all’imposta sul reddito viene dato seguito al mandato costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica (cfr. art. 127 cpv. 2 Cost.).
Occorre poi prestare attenzione al fatto che il principio del debitore si applica, come sinora, ai redditi imponibili da diritti di partecipazione svizzeri di cui al numero 3.5.1 incassati dagli emittenti di prodotti strutturati e in seguito distribuiti ai portatori dei prodotti strutturati o tesaurizzati in loro favore.
Nel rapporto tra investimenti diretti e investimenti indiretti, il dualismo tra principio dell’agente pagatore e principio del debitore non deve determinare una disparità di trattamento delle due forme d’investimento. Di conseguenza, la riscossione dell’imposta va configurata in modo tale che la detenzione diretta di un diritto di partecipazione svizzero comporti le stesse conseguenze fiscali della detenzione indiretta per il tramite di un prodotto strutturato. Riguardo alle ripercussioni concrete si rimanda al numero 3.6.1.3.
3.8 L’agente pagatore
3.8.1 In generale e definizione
Nel principio dell’agente pagatore l’imposta viene pagata da un agente pagatore. Si considera agente pagatore chiunque, periodicamente o saltuariamente, nell’ambito della sua attività commerciale, gira, versa o accredita redditi imponibili a favore dell’avente economicamente diritto. Se più agenti pagatori girano redditi (cosiddetta catena di agenti pagatori), versano il reddito imponibile al lordo, senza deduzione dell’imposta. Soltanto l’ultimo