Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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agente pagatore della catena, ovvero quello che versa il reddito imponibile all’avente economicamente diritto, procede alla deduzione dell’imposta. Diversamente dalle regolamentazioni secondo lo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni, gli agenti pagatori ai sensi della nuova legge non sono soltanto gli istituti finanziari. In effetti, possono agire in qualità di agenti pagatori anche le società della piazza imprenditoriale, ma esclusivamente nell’ambito di distribuzioni dei redditi da obbligazioni e titoli del mercato monetario come pure da averi di clienti (conti di collaboratori), e anche in questo caso soltanto se il reddito è girato direttamente all’avente economicamente diritto. Non ci sono invece cambiamenti per la maggior parte delle società della piazza imprenditoriale, dato che i diritti di partecipazione svizzeri rimangono soggetti al principio del debitore.
3.8.2 Compiti dell’agente pagatore
In conformità con i compiti del debitore della prestazione imponibile nell’ambito del principio del debitore, un agente pagatore ha i seguenti compiti: è tenuto ad annunciarsi spontaneamente all’AFC. Nei casi in cui l’imposta va riscossa, è inoltre tenuto a pagare all’AFC l’importo dell’imposta e a girare all’avente economicamente diritto il reddito decurtato dell’imposta (cosiddetto trasferimento). Se l’avente economicamente diritto ha optato per la notifica, l’agente pagatore deve procedere alla relativa notifica all’AFC. Affinché l’agente pagatore sia in grado di pagare correttamente l’imposta e di trasmettere le notifiche, al momento dell’avvio di una relazione d’affari deve obbligatoriamente accertare l’identità dell’avente economicamente diritto e aggiornare regolarmente i relativi dati.
L’agente pagatore deve identificare l’avente economicamente diritto in base agli obblighi di diligenza che gli si applicano (ad es. per le banche quelli secondo la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario [legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0], in particolare, la convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche), in considerazione di tutte le circostanze note. Il presente progetto non impone agli agenti pagatori obblighi supplementari riguardo all’accertamento dell’avente economicamente diritto5.
5 Le spiegazioni corrispondono al commento alla Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale, modificata con il Protocollo del 20 marzo 2012 e la Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, cfr. il relativo messaggio, FF 2012 4364.