Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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3.9 Riscossione dell’imposta

3.9.1 Accertamento dell’avente economicamente diritto

Nell’ambito del principio dell’agente pagatore, l’agente pagatore è tenuto ad accertare l’avente economicamente diritto ai redditi nel quadro degli obblighi di diligenza che gli si applicano (cfr. n. 3.8.2). È avente economicamente diritto colui che può decidere di fatto sui valori patrimoniali che hanno fruttato i redditi imponibili e a cui questi appartengono sotto il profilo economico.

Non sempre il beneficiario della prestazione e l’avente economicamente diritto sono la stessa persona. Nel cosiddetto approccio «look-through», che costituisce una disposizione in materia di abusi, le persone giuridiche con sede all’estero (beneficiari della prestazione) che fungono da intermediari per le persone fisiche vengono ad esempio considerate trasparenti. In questo caso, l’avente economicamente diritto ai fini dell’imposta preventiva rimane comunque la persona fisica, tenuto conto che occorre distinguere (formalmente) tra beneficiari della prestazione svizzeri ed esteri.

Se il beneficiario della prestazione si serve di una persona fisica domiciliata all’estero (prestanome) o una persona giuridica con sede all’estero (società di sede) oppure un altro oggetto («trust», stabilimento ecc.), in caso di distribuzioni non si applica il principio del debitore, bensì eventualmente l’imposizione alla fonte secondo l’ordinamento giuridico estero. Inoltre, non esiste alcun legame fiscale con la Svizzera (sede all’estero). Esiste quindi il rischio che, ad esempio, una persona fisica domiciliata in Svizzera (contribuente in Svizzera) si serva di una società di sede estera per evitare l’obbligazione fiscale della società di sede che funge da intermediario. In questi casi è dunque necessario accertare l’avente economicamente diritto effettivo e considerare trasparente l’oggetto estero di cui si serve. L’esistenza di una società di sede o di un prestanome è stabilita in base ai relativi obblighi di diligenza dell’agente pagatore (cfr. art. 38a AP-LIP).

La situazione iniziale si presenta diversamente in un contesto meramente nazionale: se il beneficiario della prestazione è una persona giuridica domiciliata in Svizzera nel senso del presente rapporto (cfr. nota a piè di pagina del n. 3.9.4.1), a questa persona non viene applicato l’approccio «lookthrough», poiché continua a valere il principio del debitore per le distribuzioni (i dividendi) delle persone giuridiche svizzere ai loro titolari dei diritti di partecipazione. Il fisco svizzero salvaguarda quindi il sostrato fiscale ai fini dell’imposta preventiva anche se le persone giuridiche non sono considerate trasparenti. Inoltre è anche più facile intervenire fiscalmente su queste persone giuridiche, poiché esiste un legame fiscale regolare in Svizzera (obbligazione fiscale in Svizzera).

Conformemente alla funzione di garanzia dell’imposta preventiva, questa regolamentazione garantisce che l’imposta preventiva intervenga laddove le imposte dirette (in particolare le imposte sul reddito e le imposte sull’utile)