Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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3.9.2.2 Forme giuridiche svizzere particolari
Analogamente alle ditte individuali, le società di persone quali le società in nome collettivo e le società in accomandita possono presentare differenti obblighi di tenere la contabilità (art. 957 CO). Inoltre, nel diritto tributario non rappresentano un proprio soggetto fiscale, bensì sono trattate in maniera trasparente. Nella misura in cui le società di persone sono considerate un avente economicamente diritto autonomo nell’ambito dell’imposta preventiva (secondo il principio del debitore o dell’agente pagatore, ossia nella misura in cui i loro soci sono considerati un avente economicamente diritto), valgono pertanto le stesse regole applicabili alle persone fisiche nei confronti dell’imposta secondo il principio dell’agente pagatore. Sono di conseguenza trattate in maniera trasparente e l’imposta viene dunque di principio riscossa. A condizione che i relativi presupposti siano soddisfatti, le società hanno la possibilità di ricorrere all’opzione di notifica.
L’ordinamento giuridico svizzero conosce altre comunità di persone. In questo caso sono determinanti soprattutto comunioni ereditarie, comunioni di proprietari per piani e via di seguito. Ai fini dell’imposta preventiva, anche siffatte particolari forme giuridiche vengono trattate come persone fisiche, vale a dire sono considerate trasparenti.
3.9.3 Riscossione dell’imposta presso persone giuridiche svizzere in quanto aventi economicamente diritto
3.9.3.1 In generale
Le persone giuridiche devono rispondere a degli obblighi in materia di contabilità regolari. L’obbligo di tenere la contabilità fa sì che l’obiettivo di garanzia dell’imposta secondo il principio dell’agente pagatore passi in secondo piano. Per questo motivo, sotto il profilo della garanzia, la riscossione dell’imposta preventiva non appare necessaria. Le distribuzioni dei redditi possono di conseguenza essere corrisposte all’avente economicamente diritto senza deduzioni. Questo approccio è conforme all’obiettivo della presente riforma, ovvero al rafforzamento del mercato dei capitali svizzero.
Per la rinuncia alla riscossione dell’imposta la persona giuridica deve tenere una contabilità ordinaria, cioè in conformità con l’articolo 957 capoverso 1 CO (doppia contabilità) ed essere soggetta alla revisione ordinaria o limitata conformemente agli articoli 727 e 727a CO. Se questi presupposti sono soddisfatti, anche nel caso delle associazioni e delle fondazioni in quanto aventi economicamente diritto si rinuncia alla riscossione dell’imposta (cfr. in merito anche n. 3.9.3.2).
Se questi presupposti non sono soddisfatti, segnatamente se la persona giuridica ha rinunciato alla revisione limitata (cfr. art. 727a cpv. 2 CO) oppure se tiene la contabilità soltanto secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, ai fini del presente rapporto la persona giuridica viene trattata come