Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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Commento all’articolo 5a AP-LIP
La riforma dell’imposta preventiva persegue due obiettivi: il rafforzamento del mercato dei capitali svizzero e il miglioramento della funzione di garanzia dell’imposta preventiva per le imposte dirette. Se il beneficiario della prestazione è una persona giuridica domiciliata in Svizzera o un ente di diritto pubblico domiciliato in Svizzera, l’obiettivo di garanzia passa in secondo piano e si può rinunciare alla riscossione dell’imposta, ciò che comporta un rafforzamento del mercato dei capitali svizzero. L’imposta preventiva sui redditi da averi di clienti, obbligazioni e titoli del mercato monetario, diritti di partecipazione esteri, quote di investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati nonché sulle prestazioni da assicurazione e previdenza (di seguito designate anche prestazioni imponibili secondo il principio dell’agente pagatore) deve essere riscossa se l’avente economicamente diritto è una persona fisica domiciliata in Svizzera (art. 4 cpv. 1 AP-LIP).
Per offrire, in particolare anche agli agenti pagatori, la possibilità di verificare nel modo più semplice e sicuro possibile se l’imposta preventiva deve essere riscossa, per quanto concerne le società di capitali ci si basa sull’obbligo di tenere la contabilità di cui all’articolo 957 capoverso 1 numero 2 CO. È quindi necessaria una doppia contabilità e una revisione ordinaria o limitata. Questi dati risultano dall’iscrizione nel registro di commercio. Se un’associazione o una fondazione soddisfa queste due condizioni, essa è equiparata alle società di capitali. Lo stesso vale per le società cooperative e per le corporazioni o gli istituti di diritto pubblico. Anche le istituzioni di previdenza professionale, le casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d’assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti16 nella forma giuridica di una società cooperativa o di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico domiciliato in Svizzera sono parimenti considerate dalla normativa, specialmente anche fondazioni annesse e istituti del terzo pilastro. Ciò a prescindere se tengono la contabilità ordinaria e sono soggette a una revisione in ragione della concezione giuridica del Codice delle obbligazioni (cfr. più sopra), oppure se sono soggette a una revisione in virtù di una norma contenuta in una legge speciale17.
Se i presupposti sono soddisfatti, i redditi assoggettati all’imposta secondo il principio dell’agente pagatore sono esentati dall’imposta stessa.
Se i presupposti non sono soddisfatti, nello specifico se viene tenuta solamente la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio
16 Cfr. in merito anche l’enumerazione nell’art. 56 lett. e e f della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).
17 Si pensi ad esempio all’art. 52a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40).