Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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(cfr. art. 957 cpv. 2 CO), l’eccezione non si applica e l’imposta viene riscossa.

Per le persone fisiche in quanto aventi economicamente diritto non si procede poi ad alcuna distinzione tra sostanza privata e sostanza commerciale. L’agente pagatore, infatti, difficilmente ha la possibilità di accertare se i valori patrimoniali di una persona fisica domiciliata in Svizzera, che fruttano redditi soggiacenti all’imposta secondo il principio dell’agente pagatore, vanno attribuiti alla sostanza privata o alla sostanza (eventualmente dichiarata come) commerciale di questa persona. Per tale motivo, anche sui redditi imponibili di valori patrimoniali della sostanza commerciale di persone fisiche, l’imposta viene riscossa per il tramite dell’agente pagatore (in merito all’opzione di notifica cfr. art. 20a AP-LIP).

Conformemente all’articolo 5a capoverso 2 AP-LIP, la normativa d’eccezione del capoverso 1 si applica anche ai redditi da investimenti collettivi di capitale, nonché da prodotti strutturati (art. 4 cpv. 1 lett. c AP-LIP), a condizione però che l’investimento collettivo di capitale o il prodotto strutturato indichino, mediante cedola separata, redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, b e d AP-LIP.

Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 si applicano egualmente alle associazioni e fondazioni che forniscono la prova di una revisione ordinaria o limitata (art. 5a cpv. 1 lett. c AP-LIP).

Articolo 7 nonché articolo 8 capoverso 1 lettere a e b, articolo 12 capoverso 2, articolo 13 capoverso 1, articolo 16 capoverso 1 lettera d, articolo 19 e articolo 33 (terminologia) AP-LIP

La terminologia viene adeguata alla legislazione vigente in materia di assicurazioni e di previdenza. La nuova formulazione copre le prestazioni che già oggi soggiacciono all’imposta preventiva. La nozione di «pensione» viene stralciata e sostituita uniformemente con quella di «rendita vitalizia» (già nel diritto vigente alla nozione di «pensione» non viene attribuito un significato autonomo, cfr. S. Widmer in: M. Zweifel/M. Beusch/M. Bauer-Balmelli [edit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a edizione, art. 7 LIP, n. 23 segg.). La nuova formulazione copre le prestazioni che già oggi soggiacciono all’imposta preventiva, vale a dire le prestazioni della previdenza professionale, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, incluse quelle dell’assicurazione militare18 nonché qualsivoglia prestazione da assicurazioni sulla vita.

18 Cfr. anche l’art. 66 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).