Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 9 capoversi 1bis, 3, 4 e 5 AP-LIP

Capoverso 1bis

L’obbligo del pagamento dell’imposta preventiva su redditi di averi dei clienti, obbligazioni e titoli del mercato monetario, investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati, nonché diritti di partecipazione esteri incomberà d’ora in poi a un agente pagatore in Svizzera (di norma a una banca in quanto istituzione che riversa i redditi di capitali). Il diritto svizzero conosce già il principio dell’agente pagatore, in quanto esso è definito e applicato conformemente all’articolo 6 dell’Accordo del 26 ottobre 200419 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «Accordo sulla fiscalità del risparmio»). Anche la Convenzione del 6 ottobre 201120 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale, modificata dal Protocollo del 20 marzo 2012, e la Convenzione del 13 aprile 201221 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (di seguito «convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria»), entrate in vigore il 1° gennaio 2013, contengono il principio dell’agente pagatore.

La definizione di agente pagatore proposta nell’articolo 9 capoverso 1bis AP-LIP si ispira alla nozione di agente pagatore di cui all’articolo 4 della Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e all’articolo 2 lettera e della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale22 e della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari23. In ogni caso non coincide invece interamente con la nozione di «financial institution» utilizzata nell’ambito dello scambio automatico di informazioni a livello internazionale.

Il passaggio al principio dell’agente pagatore non cambia il carattere d’imposta di garanzia dell’imposta preventiva. I pertinenti redditi devono essere dichiarati dal contribuente nella dichiarazione d’imposta. Una dichiarazione regolare determina il rimborso o il computo dell’imposta preventiva. L’aliquota d’imposta rimane invariata al 35 per cento (salvo nel caso di prestazioni d’assicurazione e di previdenza, per le quali vengono mantenute le aliquote in vigore).

19 RS 0.641.926.81

20 RS 0.672.936.74

21 RS 0.672.916.33

22 RS 0.672.936.74

23 RS 0.672.916.33