Progetto
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 41Fedlex · Progetto
Codice delle obbligazioni
non superiore a 10 e nello statuto non vi sono disposizioni né sul margine di variazione del capitale né sugli acconti sui dividendi.
Art. 728 cpv. 6
6Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche alle imprese che sono controllate dalla società o dall'ufficio di revisione o che controllano la società o l'ufficio di revisione.
Art. 728a cpv. 1 n. 1 e 4
1L’ufficio di revisione verifica se:
1. Concerne soltanto il testo francese.
4. nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la relazione sulle retribuzioni sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.
Art. 729, titolo marginale
IV. Revisione
limitata
1. Indipendenza
dell’ufficio di
revisione
Art. 730a cpv. 4
4L’assemblea generale può revocare l’ufficio di revisione per gravi motivi.
Capo quarto: Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Art. 732
A. Campo1 Le disposizioni del presente capo valgono per le società le cui azioni d'applicazione
sono quotate in borsa.
2Le società le cui azioni non sono quotate in borsa possono prevedere nello statuto che il presente capo si applica in tutto o in parte.
Art. 733
B. Comitato di1 L’assemblea generale elegge un comitato di retribuzione composto retribuzione
dai membri del consiglio d’amministrazione.
2I membri del comitato di retribuzione sono eletti singolarmente.