Progetto

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 45Fedlex · Progetto

Codice delle obbligazioni

Art. 735a

II. Importo1 Nel caso in cui l’assemblea generale voti prospettivamente sulle aggiuntivo per la

direzione retribuzioni della direzione, lo statuto può prevedere un importo

aggiuntivo per le retribuzioni dei membri della direzione nominati dopo il voto.

2L’importo aggiuntivo può essere utilizzato soltanto se l’importo totale deciso dall’assemblea generale per le retribuzioni della direzione non è sufficiente per retribuire il nuovo membro fino al successivo voto dell’assemblea generale.

3L’assemblea generale non vota sull’importo aggiuntivo utilizzato.

Art. 735b

E. Durata dei1 La durata dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del rapporti contrat-

tuali consiglio d’amministrazione non deve superare la durata del mandato.

2La durata dei contratti a tempo determinato e il termine di disdetta dei contratti a tempo indeterminato che prevedono le retribuzioni dei membri della direzione e del consiglio consultivo non devono superare un anno.

Art. 735c

F. Retribuzioni Le seguenti retribuzioni dei membri attuali e precedenti del consiglio vietate

d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo o delle I. Nella società

persone loro vicine sono vietate:

1. le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto;

2. le indennità per un divieto di concorrenza non giustificato dall'uso commerciale;

3. le indennità non usuali sul mercato per un divieto di concorrenza;

4. le retribuzioni non usuali sul mercato per una precedente attività di organo della società;

5. i premi d'assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario chiaramente comprovabile;

6. retribuzioni anticipate;

7. provvigioni per l’assunzione o il trasferimento di imprese o parti d’impresa;

8. mutui, crediti, prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale e retribuzioni in funzione del risultato i cui principi non sono previsti dallo statuto;