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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

Art. 765 cpv. 2

2Il nome, il domicilio e il luogo d’origine o, per gli stranieri, la cittadinanza, nonché la funzione dei membri dell’amministrazione (amministratori) e delle persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 772 cpv. 1 primo periodo

1La società a garanzia limitata è una società di capitali di carattere personale cui partecipano una o più persone, società commerciali o comunioni giuridiche. ...

Art. 773

B. Capitale

sociale1 Il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi.

2Il capitale sociale può essere costituito nella moneta straniera più importante per l'attività dell'impresa. Nel momento dell’iscrizione nel registro di commercio il capitale sociale in moneta straniera deve corrispondere almeno a un controvalore di 20 000 franchi. Se il capitale sociale è costituito in una moneta straniera, tale moneta deve essere utilizzata per la contabilità e la presentazione dei conti.

3La direzione può proporre all'assemblea dei soci il cambiamento di moneta. Il cambiamento è possibile alle seguenti condizioni:

1. le disposizioni sul capitale minimo sono rispettate;

2. un perito revisore abilitato conferma che il capitale sociale è completamente coperto anche dopo il cambiamento;

3. il cambiamento ha luogo all’inizio dell’esercizio annuale;

4. la conversione avviene al corso di cambio della data dell’ultima chiusura di bilancio;

5. la suddivisione del conto annuale e la valutazione degli attivi e dei debiti rimangono immutate.

Art. 774 cpv. 1

1La quota sociale ha un valore nominale superiore a zero.

Art. 775

Abrogato

Art. 776 n. 4

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

4. la forma delle comunicazioni che la società fa pervenire ai soci.