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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

9. l’attribuzione di titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione i cui principi non sono previsti nello statuto.

2Non sono considerate indennità di partenza le retribuzioni dovute fino alla fine del rapporto contrattuale (art. 735b).

3Un divieto di concorrenza non è considerato giustificato dall'uso commerciale se la sua durata supera i 12 mesi.

Art. 735d

II. Nel gruppo Sono vietate le retribuzioni della società a membri del consiglio

d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, o a persone loro vicine, per attività presso imprese controllate direttamente o indirettamente dalla società, se tali retribuzioni:

1. sarebbero vietate se fossero corrisposte direttamente dalla società;

2. non sono previste nello statuto; o

3. non sono state approvate dall’assemblea generale della società.

Art. 736 cpv. 1 n. 4 3 e cpv. 2

1La società si scioglie:

4. per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino singolarmente o insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o dei voti chiedano per gravi motivi lo scioglimento;

2Nel caso dell'azione di scioglimento per gravi motivi il giudice può, anziché pronunciare lo scioglimento, ordinare un’altra soluzione adeguata e sopportabile dagli interessati.

Art. 753 n. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 754, titolo marginale e cpv. 1

G. Responsabili- 1

tà per l'ammini- Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o strazione, la della liquidazione, nonché il rappresentante indipendente sono respongestione, la

rappresentanza sabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della indipendente e la stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o liquidazione

dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

Art. 756 cpv. 2

2L’assemblea generale può deliberare che la società promuova l’azione di responsabilità. Può incaricare il consiglio d’amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.