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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

Art. 776a

Abrogato

Art. 777 cpv. 2 n. 2bis

2In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

2bis. il capitale sociale costituito in moneta straniera corrisponde a un controvalore di almeno 20 000 franchi;

Art. 777b cpv. 2 n. 6

Abrogato

Art. 777c

Le disposizioni del diritto della società anonima sui conferimenti e sui vantaggi speciali si applicano per analogia.

Art. 781 cpv. 4

4L’aumento del capitale sociale dev’essere notificato per l’iscrizione nel registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea dei soci; in caso contrario la deliberazione decade.

Art. 782 cpv. 2

2Il capitale sociale può essere ridotto a una somma inferiore a 20 000 franchi o al corrispondente ammontare nella moneta straniera in cui è costituito soltanto se è simultaneamente aumentato almeno sino a concorrenza di questo ammontare.

Art. 791 cpv. 1

1I soci devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il loro nome, domicilio e luogo d’origine o, per gli stranieri, la loro cittadinanza, nonché il numero e il valore nominale delle loro quote sociali.

Art. 798

E. Dividendi,

interessi e Le disposizioni del diritto della società anonima sui dividendi, gli tantièmes acconti sui dividendi, i tantièmes, gli interessi e gli interessi per il periodo d'avviamento si applicano per analogia.