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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
Titolo prima dell’art. 964a
Capo sesto: Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Art. 964a
A. Principio1 Le imprese soggette per legge a una revisione ordinaria e direttamente o indirettamente attive nell'industria estrattiva di minerali, petrolio e gas naturale o del prelievo di legname in aree forestali primarie devono presentare ogni anno una relazione sui pagamenti a favore di enti statali.
2Se è tenuta ad allestire un conto annuale consolidato (conto di gruppo), l’impresa deve redigere una relazione consolidata sui pagamenti effettuati a favore di enti statali; questa relazione sostituisce le relazioni delle singole società del gruppo.
3L'estrazione comprende tutte le attività dell’impresa nei settori della ricerca, della prospezione, della scoperta, della coltivazione e dell’estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e del prelievo di legname in aree forestali primarie.
4Per enti statali si intendono le autorità nazionali, regionali o comunali di un Paese terzo, comprese le amministrazioni e le imprese controllate da tali autorità, nonché le persone loro vicine.
Art. 964b
1Il pagamento può consistere in una prestazione pecuniaria o in natu-B. Tipi di prestazioni
ra. Si tratta in particolare dei seguenti tipi di prestazioni:
1. i diritti di produzione;
2. le imposte sulla produzione, sui ricavi o sugli utili delle imprese, eccettuate le imposte sul valore aggiunto o sulla cifra d’affari e le altre imposte sul consumo;
3. le royalties;
4. i dividendi, eccettuati i dividendi versati a un ente statale in quanto azionista ordinario dell’impresa nella misura in cui tali dividendi sono versati alle stesse condizioni applicate agli altri azionisti;
5. i premi di firma, di scoperta e di produzione;
6. gli emolumenti di licenza, i canoni di locazione, gli emolumenti d’accesso e altri corrispettivi per autorizzazioni o concessioni;
7. i pagamenti per migliorare le infrastrutture.