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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile11

Art. 61 cpv. 3

Abrogato

Art. 69d

Bbis. Rischio di Alle associazioni obbligate a farsi iscrivere nel registro di commercio insolvenza,

perdita di si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anocapitale ed nima concernenti il rischio d’insolvenza, la perdita di capitale e l'ececcedenza dei

debiti cedenza dei debiti, nonché la rivalutazione di fondi e partecipazioni.

Art. 84a

Cbis. Rischio di1

insolvenza ed Se vi è rischio d’insolvenza o di eccedenza dei debiti, l'organo supeeccedenza dei riore della fondazione deve avvisare senza indugio l'autorità di vigidebiti

lanza.

2Se constata che la fondazione è insolvente o ha un'eccedenza dei debiti, l'ufficio di revisione avvisa l'autorità di vigilanza.

3L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti ed eventualmente avvisa il giudice.

4Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia all'accertamento del rischio di insolvenza e dell'eccedenza dei debiti, nonché alla rivalutazione di fondi e partecipazioni.

Art. 84b

Cter. Pubblicità Ogni anno l’organo superiore della fondazione comunica separatadelle retribuzioni

mente all’autorità di vigilanza l’importo totale delle retribuzioni

11 RS 210