Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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2.1.16 Divieto di rimborsare
Art. 677a Rimborsi inammissibili
Secondo l’articolo 677a, il rimborso delle riserve legali da capitale e delle riserve legali da utili (cfr. art. 671 seg.) nonché la riduzione ordinaria del capitale (cfr. art. 653j segg.) sono ammissibili soltanto se l’eventuale perdita di bilancio (perdita annuale più eventuali riporti delle perdite) è stata ripianata. L’articolo 674 illustra in quale ordine occorre compensare le perdite.
L’articolo 677a non vieta alla società di riportare le perdite sul prossimo esercizio. Non prevede quindi un cambiamento di sistema al riguardo, in quanto sancisce un nuovo obbligo generale di appianare le perdite. Vieta tuttavia la riduzione di poste importanti del capitale proprio fintantoché la società presenta una perdita di bilancio e relativi problemi economici. S’intende così evitare la creazione di falsi incentivi economici e ciò a favore della tutela dei creditori e quindi anche della prosperità a lungo termine della società.
Restano ammessi la riduzione e l’aumento simultanei almeno fino all’importo del capitale azionario (procedura a fisarmonica cfr. art. 653p seg.) e la riduzione del capitale in caso di bilancio in disavanzo (cfr. art. 653r), poiché non comportano un deflusso di fondi. In applicazione dell’articolo 677a restano tuttavia vietate le riduzioni del capitale nell’ambito di un margine di variazione del capitale se corrispondono a una riduzione ordinaria del capitale.
Già il diritto vigente prevede che i dividendi possono essere prelevati solo dall’utile risultante dal bilancio e dalle riserve all’uopo costituite (art. 675 cpv. 2 CO). Le riserve devono essere superiori a un’eventuale perdita di bilancio288.
2.1.17 Restituzione di prestazioni
Art. 678 Restituzione di prestazioni; in genere
Nell’ottica del miglioramento del governo d’impresa, è capitale che il disciplinamento dell’azione di restituzione di prestazioni indebite applicabile alle società quotate e non quotate in borsa sia reso più incisivo, così da permettere di ovviare a posteriori a un deflusso di mezzi ingiustificato dal patrimonio della società. L'articolo 678 protegge di conseguenza i diritti di proprietà degli azionisti ed è nell’interesse dei creditori della società.
Il capoverso 1 dell'avamprogetto prevede esplicitamente che le persone incaricate della gestione e i membri del consiglio consultivo289 sottostanno all’obbligo di restituzione di prestazioni indebite. La formulazione della disposizione sottolinea chiaramente che anche gli organi materiali e di fatto sono assoggettati a questo obbligo. Il campo d'applicazione della disposizione comprende anche gli azionisti, i membri del consiglio d’amministrazione, le persone incaricate della gestione e i membri del consiglio consultivo. S'intende così impedire l'elusione dell'obbligo di restituzione. Il capoverso 1 precisa inoltre esplicitamente che detto obbligo riguarda
288 Cfr. PETER KURER/CHRISTIAN KURER, Art. 675 N 23, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (ed.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4a ed., Basilea, 2012.
289 Riguardo alla nozione di «consiglio consultivo», cfr. il commento all’art. 734a–c.