Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Secondo il numero 2 vanno assegnati a questa riserva anche i versamenti non rimborsati su azioni annullate (art. 681 seg. CO), in quanto non vi siano perdite sulle nuove azioni emesse (utile da decadenza di azioni).

Secondo il numero 3 confluiscono nella riserva da capitale anche i conferimenti e i versamenti suppletivi effettuati da titolari di titoli di partecipazione. Tale proposta è correlata alla riforma II dell’imposizione delle imprese e, segnatamente, alla modifica dell’articolo 20 capoverso 3 LIFD282. In caso di rimborso agli azionisti, tali prestazioni e gli aggi secondo il numero 1 saranno trattati come un rimborso del capitale azionario, ovvero come un rimborso di capitale al valore nominale (principio degli apporti di capitale). A tal fine, gli aggi, i conferimenti e i versamenti suppletivi vanno comunque iscritti separatamente nel bilancio commerciale così da evitare la doppia imposizione dei fondi versati. Il vantaggio dell’allibramento nella riserva legale da capitale consiste nel fatto che dal bilancio si evince che i fondi in questione non sono frutto dell’attività aziendale.

Conformemente al capoverso 2, la riserva da capitale può essere impiegata per sopperire a perdite (n. 1, cfr. art. 674 cpv. 1 n. 4), per prendere misure che permettano all’impresa di proseguire le sue attività in caso di cattivo andamento degli affari (n. 2) per evitare la disoccupazione dei dipendenti dell’impresa o attenuarne le conseguenze (n. 3) e per rimborsare gli azionisti, nella misura in cui le riserve legali da utili e le riserve legali da capitale eccedano la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio (n. 4). Rispetto al disegno 2007, l’unica novità è il numero 4, secondo il quale le riserve legali da capitale possono essere rimborsate agli azionisti soltanto nella misura in cui le riserve legali da utili e le riserve legali da capitale eccedano la metà del capitale azionario. Introducendo il numero 4 l'avamprogetto apporta – contrariamente al disegno 2007 – la necessaria coerenza nell'ambito del già citato principio degli apporti di capitale della riforma II dell'imposizione delle imprese ottemperando alla chiara decisione presa dal Consiglio degli Stati in occasione della sessione estiva 2009283.

Secondo il capoverso 3 gli azionisti possono essere rimborsati soltanto se un perito revisore abilitato, fondandosi sul bilancio, attesta per scritto che il rimborso secondo il capoverso 2 numero 4 non compromette il soddisfacimento dei crediti né vi è fondato timore che la società divenga insolvente nei prossimi dodici mesi. L’attestazione è, in sostanza, un documento specifico (come l'attestazione di verifica secondo l'art. 653m nell'ambito della riduzione del capitale). Se il rimborso avviene tuttavia già nel quadro dell'assemblea generale ordinaria in cui viene anche approvato il conto annuale, è del tutto ipotizzabile che la relativa attestazione esplicita venga presentata nel quadro della relazione di revisione. Il perito revisore abilitato deve presenziare all’assemblea generale, a meno che quest’ultima non abbia deciso all’unanimità di rinunciare alla sua presenza. L’avamprogetto non vieta il rimborso agli azionisti delle riserve legali da capitale. Prevede tuttavia una relazione di revisione, come per la riduzione di capitale che, in seguito alla riduzione del valore nominale delle azioni, genera un flusso di fondi a favore degli azionisti (cfr. art. 653m). Trattandosi, dal punto di vista economico, della stessa procedura, questo obbligo di verifica trova la sua giustificazione oggettiva nella tutela dei creditori.

Si veda in questo contesto anche l’articolo 677a (rimborsi inammissibili).

282 RS 642.11

283 Boll. Uff. 2009 S 647 segg.