Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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strali. La questione se il diritto vigente ammetta il versamento di acconti è tuttavia controversa285. In questo contesto l’avamprogetto prevede una chiara base legale.
Secondo l’articolo 675a capoverso 1 numero 1, lo statuto deve prevedere esplicitamente la possibilità di versare acconti. Secondo il numero 2 la deliberazione con cui l’assemblea generale decide il versamento di acconti deve inoltre basarsi su un bilancio intermedio che non risalga a più di sei mesi (cfr. anche art. 698 cpv. 2 n. 5).
L’allestimento del bilancio intermedio presuppone inoltre la stesura del conto economico (quantomeno in forma sommaria). Ciò risulta già dal principio della doppia contabilità286. Occorre inoltre produrre un allegato abbreviato contenente le informazioni supplementari essenziali per la valutazione del bilancio e del conto economico sommario da parte dell’ufficio di revisione o degli azionisti (art. 959a cpv. 3, 959b cpv. 5 CO).
L’ufficio di revisione deve verificare il bilancio intermedio prima che l’assemblea generale decida sul versamento di acconti sui dividendi agli azionisti. La revisione si ispira al tipo di revisione cui la società è vincolata per il conto annuale287. Considerate le specificità del bilancio intermedio, sono tuttavia ipotizzabili agevolazioni della sua verifica (cfr. art. 960f). Contrariamente alla decisione del Consiglio degli Stati sul disegno 2007, non è tuttavia più possibile versare acconti sui dividendi agli azionisti in assenza della verifica del bilancio intermedio, visto che non è più permesso l'opting out delle società il cui statuto prevede disposizioni sugli acconti sui dividendi (cfr. art. 727a cpv. 2).
Secondo il capoverso 3 le disposizioni relative ai dividendi si applicano anche al versamento di acconti. Rispetto al disegno 2007, è menzionato esplicitamente anche l’articolo 731 CO. Quindi, l’assenza della relazione di revisione rende nulla la decisione dell’assemblea generale sul versamento di acconti sui dividendi. Gli acconti sui dividendi riscossi in assenza di detta relazione sottostanno all’obbligo di restituzione secondo l’articolo 678 capoverso 1.
La normativa legale concernente gli acconti sui dividendi non esclude tuttavia che gli azionisti possano decidere più versamenti in occasione dell’assemblea generale ordinaria. Non si tratta tuttavia di acconti sui dividendi, ma di versamenti scaglionati dall’utile risultante dal bilancio relativo all’anno contabile precedente.
L’articolo 676 (interessi per il periodo d’avviamento) e l’articolo 677 (tantièmes) restano immutati a livello di contenuto. La nuova normativa sugli acconti sui dividendi, impone tuttavia una nuova numerazione dei titoli marginali.
285 Cfr. RICO A. CAMPONOVO/HANS MOSER, Interimsdividende soll in der Schweiz möglich werden, ST 2010/1-2, pag. 48.
286 Cfr. PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, § 13 N 770; Empfehlung der Treuhand-Kammer zur Prüfung 800-1, Version 2.0, Prüfungen nach dem Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz; FusG), N 63.
287 Boll. Uff. 2009 S 649 seg.