Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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anche l'indebito rimborso di riserve legali da capitale e di riserve legali da utili (cfr. art. 671 cpv. 3, 677a) e l'indebito versamento di retribuzioni vietate o vincolate a condizioni particolari (cfr. soprattutto art. 735c seg.).
Il capoverso 2 prescrive espressamente che l'azione di restituzione è data se la società ha assunto beni da azionisti (tra cui si annoverano anche i partecipanti), da membri del consiglio d’amministrazione o del consiglio consultivo, dalle persone incaricate della gestione e dalle persone loro vicine o ha concluso altri negozi giuridici con esse, e se la controprestazione da essa ricevuta è manifestamente sproporzionata rispetto al valore dei beni o della prestazione. Per quanto concerne l'abolizione della (prevista) assunzione di beni (cfr. cap. 1.3.1.3) va sottolineato chiaramente che alle società è vietato fare assunzione di beni delle persone summenzionate a condizioni manifestamente inusuali sul mercato. Il diritto di chiedere la restituzione non riguarda l’intera controprestazione, ma soltanto la parte di essa che è manifestamente sproporzionata rispetto alla prestazione fornita. Per il resto, il negozio giuridico concluso resta valido. Il capoverso 2 precisa inoltre che il diritto di chiedere la restituzione, qualora vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione, sussiste non soltanto per l’assunzione di beni a un prezzo eccessivo, ma anche per tutti gli altri negozi giuridici pregiudizievoli alla società – ad esempio la stipula di un contratto di locazione o di leasing tra l’azionista e la società o di un contratto di lavoro tra un membro della direzione e la società.
L'avamprogetto rinuncia al criterio supplementare previsto nel capoverso 2 vigente, secondo cui la prestazione deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla situazione economica della società. Una chiara sproporzione tra prestazione e controprestazione non è giustificata nemmeno se la situazione economica della società è buona. È quindi sufficiente che vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione (cpv. 2).
Il diritto vigente subordina l’obbligo di restituzione alla malafede del beneficiario della prestazione (art. 678 cpv. 1 CO). Per evitare che l’azione di restituzione sia votata in partenza al fallimento, l’obbligo di restituzione di una prestazione indebita non deve essere subordinato alla prova della malafede del beneficiario. La malafede è infatti un fatto interiore e soggettivo pressoché indimostrabile. Tenuto conto dell’esigenza di tutelare il patrimonio della società o gli azionisti, non vi è motivo di derogare alle norme generali sull’indebito arricchimento, le quali prevedono che chi si trova arricchito senza causa legittima è in linea di principio tenuto alla restituzione anche se ha ricevuto la prestazione in buona fede (art. 62 cpv. 1 CO). Il nuovo capoverso 3 prevede tuttavia che – anche in applicazione delle norme generali sull’indebito arricchimento (art. 64 CO) – il beneficiario in buona fede sia tenuto alla restituzione soltanto nella misura in cui sia ancora arricchito al momento della richiesta di restituzione della società. In virtù dell’articolo 3 capoverso 1 CC290 la buona fede si presume ma, tenuto conto dell’articolo 3 capoverso 2 CC, nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 (indebita percezione, sproporzione manifesta), il beneficiario non potrà quasi mai invocare la buona fede. L’azione di restituzione è inoltre agevolata nella misura in cui spetta al beneficiario provare di non essere più arricchito.
Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 3.
Il capoverso 5 attribuisce espressamente all’assemblea generale la facoltà di decidere se la società debba proporre l’azione di restituzione. Ciò consente agli azionisti di
290 RS 210