Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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avviare un’azione di restituzione a favore della società senza doversi assumere il rischio dei costi processuali. Per evitare possibili conflitti d’interesse, l’assemblea generale può incaricare un rappresentante di piatire al posto del consiglio d’amministrazione. Per l’accertamento dei fatti gli azionisti possono segnatamente far valere il loro diritto di informazione e chiedere l’istituzione di una verifica speciale.

Per quanto riguarda la possibilità di proporre l’azione di restituzione a spese della società si rimanda agli articoli 697k e 697l.

Art. 678a Prescrizione

La prescrizione dell'azione di restituzione è ora disciplinata in un articolo separato (678a).

Conformemente agli impegni profusi nel quadro della revisione del diritto in materia di prescrizione291, l’avamprogetto riprende il sistema del doppio termine di prescrizione che prevede un termine di prescrizione relativo breve e un termine di prescrizione assoluto lungo. Secondo il capoverso 1, l'azione si prescrive in tre anni dal momento in cui la società o l’azionista ne ha preso conoscenza e in ogni caso in dieci anni dalla nascita del diritto. Il termine rimane tuttavia sospeso durante la procedura giudiziaria per istituire una verifica speciale, durante l’esecuzione della verifica speciale (cfr. art. 697d segg.) o durante una procedura sull’ammissibilità di un’azione a spese della società (cfr. art. 697j).

Il capoverso 2 disciplina il caso speciale in cui il comportamento del beneficiario costituisce un reato. In questo caso l’azione di restituzione non si prescrive prima dell’azione penale. Se la pronuncia di una sentenza penale di primo grado impedisce la prescrizione dell’azione penale, l’azione di restituzione non si prescrive prima di tre anni dalla notificazione della sentenza.

Art. 679 Titolo marginale

Il numero del titolo marginale è adeguato alla nuova sistematica.

291 Messaggio del 29 nov. 2013 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di prescrizione), FF 2014 211, 219 (oggetto 13.100).