Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 108Fedlex · Rapporto esplicativo
di riconoscimento via Internet senza grandi oneri e da ogni parte del mondo. L'articolo 686b riduce pertanto gli ostacoli procedurali all'iscrizione nel libro delle azioni. Questa disposizione crea così – assieme al nuovo articolo 661 capoversi 2 e 3 – un ulteriore incentivo a farsi iscrivere come azionista ed eventualmente a partecipare attivamente all'assemblea generale.
Art. 687 Abrogato
Considerato l’obbligo della liberazione totale introdotto dall'avamprogetto (cfr. art. 632), l’articolo 687 CO può essere abrogato.
Art. 688 Titolo marginale
Nuova numerazione del titolo marginale a causa della nuova sistematica.
2.1.19 Rappresentanza in seno all’assemblea generale
Art. 689 cpv. 2 Abrogato
L’articolo 689b capoverso 1 illustra in maniera generale ciò che l’articolo 689 capoverso 2 ripete a titolo specifico per la partecipazione all’assemblea generale. L’articolo 689 capoverso 2 risulta superfluo e può essere abrogato.
Art. 689a cpv. 2–4 Legittimazione nei confronti della società
Il capoverso 2 secondo periodo relativo alla prova della legittimazione nei confronti della società per quanto concerne le azioni al portatore è abrogato. Il suo contenuto è stato integrato nel capoverso 4. Per il resto, il capoverso 2 resta immutato.
Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 689b capoverso 2 CO. Si rinuncia all’esigenza della «speciale scrittura» in relazione alla procura scritta. Per il resto, il contenuto della norma resta immutato.
Il nuovo capoverso 4 prescrive che il consiglio d’amministrazione – salvo disposizione contraria dello statuto – può prevedere, oltre alla procura scritta (cpv. 1 e 3) e all’esibizione dell’azione al portatore (cpv. 2), altre forme di legittimazione nei confronti della società. È ipotizzabile una procura elettronica (con o senza firma elettronica qualificata secondo l’art. 14 cpv. 2bisCO) o il deposito dell’azione per un determinato periodo. In virtù del suo obbligo di diligenza, il consiglio d’amministrazione deve prendere le misure necessarie per evitare che persone non autorizzate partecipino all’assemblea generale. Deve quindi provvedere a che il suo comportamento non renda impugnabili o addirittura nulle le deliberazioni dell’assemblea generale.