Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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2.2.3 Società cooperativa

Art. 832 n. 1, 3–5 Disposizioni richieste dalla legge

Il numero 1 contiene una modifica redazionale. Il termine «nome» è eliminato dalla legge. La società cooperativa beneficia della protezione della ditta offerta dall’articolo 951 capoverso 2 CO ed è pertanto titolare di una ditta e non di un nome.

Il numero 3 è soppresso. Sotto i profili materiale e sistematico, la norma fa già parte delle disposizioni che non obbligano se non sono contenute nello statuto (cfr. art. 833).

L’amministrazione e la rappresentanza in seno alla società cooperativa sono disciplinate negli articoli 894 e seguenti e 898 e seguenti CO; le disposizioni del diritto della SA sono applicabili per analogia all’ufficio di revisione (art. 906 cpv. 1 CO in combinato disposto con l’art. 727 segg. CO). Di conseguenza non è necessario esigere l'adozione di corrispondenti norme statutarie. Il numero 4 è pertanto soppresso (cfr. anche art. 626).

Anche nella società cooperativa, la nozione di «pubblicazioni» del numero 5 è sostituita da quella di «comunicazioni» (cfr. art. 626).

Art. 833 n. 3, 5 e 8 Altre disposizioni

A differenza del diritto della società anonima e della Sagl (cfr. art. 627 e 776a) nel diritto della società cooperativa non viene abrogata la norma sulle disposizioni che non obbligano se non sono previste nello statuto (cfr. art. 627 e art. 776a). Anche se, per quanto concerne l’elenco delle disposizioni che non obbligano se non sono previste nello statuto, sarebbe opportuno stabilire un’analogia con la società anonima e la Sagl, la situazione della società cooperativa deve essere considerata in modo maggiormente differenziato. Nel diritto della società cooperativa le norme materiali sono di portata molto minore e sono molto meno dettagliate che nel diritto della SA e della Sagl. Da una parte, ciò è dovuto al fatto che il vigente diritto della società cooperativa in ampia misura risale ancora al 1936. Dall’altra occorre rilevare che la flessibilità e la libertà nel diritto della società cooperativa sono molto maggiori perché spesso mancano norme materiali analoghe a quelle del diritto della SA o della Sagl. Infatti, a differenza della SA e della Sagl, la società cooperativa, in quanto corporazione di persone non dispone di un capitale di base suddiviso in diverse parti. Mancano disposizioni sul capitale come per esempio sull’ammontare minimo del capitale, sul valore nominale minimo delle quote e sulla liberazione minima. L’abrogazione dell’articolo 833, in analogia con il diritto della società anonima, implicherebbe l’integrazione di molte disposizioni sotto il profilo materiale e quindi spesso anche degli adeguamenti della sistematica del testo normativo. Occorrerebbe ad esempio adottare una disposizione sul capitale, secondo la quale la società cooperativa deve disporre di un capitale sociale se vi sono le necessarie basi statutarie. Dovrebbero inoltre essere adottate disposizioni analoghe a quelle della società anonima sulla costituzione mediante conferimenti in natura. Questi punti non sono tuttavia oggetto della presente revisione del diritto della società anonima. Di conseguenza l’attuale articolo 833 non è abrogato, ma ne sono soltanto adeguati i punti che richiedono imperativamente una revisione.

Per analogia con il diritto della società anonima, anche per quanto concerne la società cooperativa, l’assunzione di beni non va più considerata una fattispecie