Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 199Fedlex · Rapporto esplicativo
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni sulla Confederazione
3.1.1 Ripercussioni sulle finanze
Le disposizioni previste non hanno alcuna ripercussione sulle finanze della Confederazione, nel senso che non comportano spese supplementari. Non sono in particolare previste nuove autorità né si prevede di potenziare le autorità esistenti.
Non è possibile prevedere con precisione se date società anonime quotate in borsa sposteranno le loro sedi all’estero con la conseguente perdita di entrate fiscali, contributi sociali e posti di lavoro. Non si prevedono molti nuovi trasferimenti all’estero, poiché l'OReSA453 ha già posto in essere molte delle misure più incisive previste dall’articolo 95 capoverso 3 Cost.454. In queste condizioni vi sono stati alcuni trasferimenti di sede, a volte soltanto della sede di società holding quotate in borsa. È più probabile invece che diminuiranno i trasferimenti delle società che attualmente hanno sede in Svizzera e a cui si applicano le severe disposizioni previste per le società quotate in borsa. Questa tendenza è tuttavia in atto già dall’accettazione dell’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive».
3.1.2 Ripercussioni sul personale
La nuova normativa non prevede la creazione di nuovi posti di lavoro federali. L’esecuzione del diritto della società anonima continua a essere soprattutto di competenza delle società anonime e degli uffici del commercio cantonali. Le inchieste su eventuali violazioni delle nuove disposizioni penali spettano alle autorità cantonali di perseguimento penale (cfr. cap. 1.5).
L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC), che fa parte dell’Ufficio federale di giustizia ed è competente per esercitare l’alta vigilanza in materia di registro di commercio (art. 5 ORC455), dovrà sottoporre a revisione totale l’ordinanza sul registro di commercio. Dovrà inoltre provvedere a un’applicazione per quanto possibile uniforme delle nuove disposizioni nell’ambito del registro di commercio (p. es. mediante comunicazioni456). Il temporaneo aumento della mole di lavoro sarà sbrigato con il personale attualmente a disposizione.
In particolare per quanto concerne le società quotate in borsa, l’esercizio agevolato dei diritti degli azionisti in materia di diritto della società anonima e di procedura civile (cfr. art. 697j seg., 699 cpv. 3, 699a cpv. 1 rispettivamente art. 107 cpv. 1bis AP CPC) può essere connesso con un certo aumento dei procedimenti dinanzi al Tribunale federale, in particolare se devono essere prese decisioni di principio. Non si parte tuttavia dal presupposto che sarà necessario aumentare le risorse in termini di personale del Tribunale federale.
453 RS 221.331
454 RS 101
455 RS 221.411
456 Cfr. http://www.zefix.ch (fondamenti giuridici).