Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

limitazione dei diritti di voto per gli investitori a breve o all’introduzione di un divieto generale per il prestito di titoli102.

1.3.2.2 Situazione contestuale in Svizzera

Rispetto alle discussioni suscitate in Germania, in Svizzera gli hedge fund e le attività di private equity non hanno agitato gli animi più di tanto103. La metafora delle cavallette è stata utilizzata raramente104. Le discussioni, in particolare nel 2008, si sono inoltre focalizzate principalmente sugli investimenti miliardari operati da fondi sovrani russi, arabi e asiatici (Sovereign Wealth Funds) su grandi società anonime quotate in borsa con sede in Svizzera. L’importante fabbisogno di finanziamento che ha caratterizzato banche e compagnie d’assicurazione dopo la crisi finanziaria mondiale e il fatto che i fondi sovrani abbiano garantito una maggiore trasparenza sugli obiettivi dei loro investimenti («Principi di Santiago»), hanno fatto tacere quasi completamente le discussioni. Nel 2008 il Consiglio federale ha volontariamente rinunciato a una modifica del diritto societario, continuando però a seguire l’evoluzione dei fondi sovrani. A parere dell’Esecutivo, gli investitori esteri sono sostanzialmente benaccetti in Svizzera, come dimostrano gli ingenti capitali impegnati nel nostro Paese che favoriscono la competitività dell’economia svizzera e creano posti di lavoro.105

Come in Germania, anche in Svizzera manca una base empirica completa che permetta di considerare dannosi per l’economia hedge fund e attività di private equity. Sinora non si è assistito a drastici tagli occupazionali o all’annientamento di imprese o gruppi di imprese svizzeri. Date le similitudini tra il contesto tedesco e quello svizzero, le considerazioni del consiglio di esperti germanico possono essere considerate calzanti anche per il nostro Paese. In definitiva, nessuno è in grado, neppure in Svizzera, di tracciare una chiara linea di demarcazione tra azionisti e investitori buoni e cattivi. Al momento attuale non si ravvisa dunque la necessità di un intervento generale nel diritto azionario sul piano legislativo.

102 Cfr. Jahresgutachten 2005/06 des Sachverständigenrats, pag. 35 e 468. Per un approfondimento: pag. 463 segg.

103 Nel 2010 vi furono interventi politici concreti, in particolare in rapporto con il cambiamento dei rapporti di proprietà sulla OC Oerlikon, a quel momento in gravi difficoltà finanziarie: interpellanza Gutzwiller (10.3337 Il futuro della OC Oerlikon) e interpellanza KAUFMANN (10.3285 OC Oerlikon. Lacune legislative o lassismo nella vigilanza sulle borse?).

104 Cfr. interpellanza David (10.3254 La Svizzera orientale presa d'assalto, in ted.: Die "Heuschrecken" in der Ostschweiz). La metafora delle cavallette è stata utilizzata occasionalmente in Parlamento (tra il 2008 e il 2012) nell’ambito delle deliberazioni dei vari progetti di riforma del diritto azionario e dell’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» (08.011: Boll. Uff. 2009 S 603; Boll. Uff. 2013 S 568, Boll. Uff. 2013 N 885; 08.080: Boll. Uff. 2010 N 461 segg., Boll. Uff. 2010 N 475, Boll. Uff. 2010 N 340/344, Boll. Uff. 2010 N 340; 10.443: Boll. Uff. 2011 N 838 segg.). Questi rari casi non consentono di trarre conclusioni.

105 Comunicato stampa della SECO del 30 gen. 2008 (Osservazione attiva dei fondi di Stato esteri).