Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
1.3.3 Azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni
1.3.3.1 Definizione
Per azioni non iscritte (in tedesco «Dispoaktien») si intendono le azioni nominative acquistate in borsa da un proprietario che però non si è fatto iscrivere nel libro delle azioni. Nei confronti della società si considera però azionista soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni (art. 686 cpv. 4 CO).
Gli azionisti che vendono i loro titoli in borsa perdono immediatamente tutti i loro diritti e con l’annuncio della banca dell’alienante vengono cancellati dal libro delle azioni (art. 685e CO). Gli acquirenti, invece, vengono iscritti nel libro soltanto se chiedono il riconoscimento alla società (art. 685f CO). Fintanto che non si annunciano alla società, la posizione corrisopndente nel libro delle azioni rimane in bianco.
Le persone che non sono iscritte nel libro delle azioni non possono esercitare né il diritto di voto inerente alle azioni, né gli altri diritti connessi con il diritto di voto (art. 685f cpv. 2 e 3 CO; art. 689a cpv. 1 CO). Nella prassi, tuttavia, le società versano in particolare i dividendi attraverso le banche agli «azionisti» loro sconosciuti. La legalità di questa prassi è però tutt’altro che incontestata106.
1.3.3.2 Potenziali problemi legati alle azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni
Le società caratterizzate da una quota importante di azioni non iscritte possono trovarsi confrontate con i seguenti problemi107:
- erosione dell’azione nominativa in quanto istituto giuridico: le azioni di questo tipo vengono emesse in particolare per fare in modo che il consiglio d’amministrazione conosca gli azionisti della società; una quota elevata di azioni non iscritte vanifica il raggiungimento di questo obiettivo, poiché queste azioni equivalgono in pratica a buoni di partecipazione. De facto, quindi, viene erosa anche la facoltà inalienabile dell’assemblea generale di decidere in merito alla conversione di azioni in buoni di partecipazione;
- compromissione del governo d’impresa: quando la quota di azioni non iscritte è elevata, vi è una parte importante dell’azionariato che non può partecipare alla formazione della volontà della società (chi non è iscritto nel libro delle azioni non ha diritto di voto). Ma una deliberazione dell’assemblea generale è legittimata soltanto nella misura dei voti espressi;
- rischio accresciuto di acquisizione (ostile): quando la quota di azioni non iscritte è elevata, basta già una partecipazione relativamente poco importante per ottenere il controllo sulla società. Se le azioni non iscritte superano un terzo dell’intero capitale azionario, una partecipazione inferiore al limite del 33⅓ per cento è sufficiente per acquisire il controllo della società. In tal
106 Cfr. PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, quarta edizione, Zurigo 2009, § 6 N 163– 165.
107 Cfr. KARIM MAIZAR, Die Willensbildung und Beschlussfassung der Aktionäre in schweizerischen Publikumsgesellschaften, Zurigo 2012, pag. 461.