Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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caso un giudizio neutrale di congruità sulla valutazione e sulla possibilità di iscrivere agli attivi gli elementi da assumere.
I meccanismi di protezione esistenti, che su certi aspetti vengono addirittura inaspriti nell’avamprogetto, tutelano sufficientemente il capitale e acquisiranno un accresciuto effetto disciplinatorio sul procacciamento di capitale. Il definitivo stralcio dell’articolo 628 capoverso 2 CO è dunque giustificato93.
1.3.1.4 Riduzione del capitale e margine di variazione del capitale
A differenza delle vigenti disposizioni legali sull’aumento di capitale, quelle sulla riduzione di capitale sono rudimentali e presentano punti oscuri e lacune. La vigente normativa è oggettivamente problematica, poiché la relazione di revisione dev’essere allestita prima della diffida ai creditori (art. 732 CO). Ma a quel momento non si può ancora sapere se nei confronti della società esistono crediti non iscritti nei libri di commercio. Inoltre, la normativa legale viene talvolta interpretata in modo tale da richiedere due deliberazioni dell’assemblea generale, ma nella prassi questo sistema risulta spesso eccessivamente gravoso. A causa delle sue carenze, la vigente normativa necessita di una revisione. Nell’ambito di una concezione d’assieme, la riduzione di capitale e le varie forme di aumento di capitale vengono ora concentrate in un capitolo unico che disciplina la procedura di modifica del capitale (cfr. art. 650 segg.). Si rinuncia invece a fissare un importo minimo e massimo per la riduzione di capitale, mentre viene invece introdotto il nuovo istituto giuridico del margine di variazione del capitale.
L’istituto del margine di variazione del capitale consente all’assemblea generale di autorizzare il consiglio d’amministrazione ad aumentare o diminuire il capitale azionario iscritto al registro di commercio entro una forbice predeterminata per un periodo di cinque anni al massimo (cfr. art. 653s segg.). La deliberazione viene iscritta nel registro di commercio. Il margine di variazione del capitale è delimitato verso il basso dal capitale minimo, non può essere inferiore alla metà del capitale azionario.Nell’ambito del margine di variazione del capitale, il capitale minimo assolve la funzione di valore limite, come il capitale azionario nel diritto vigente. Il limite superiore del margine di variazione del capitale è rappresentato dal capitale massimo, il quale non può eccedere di oltre la metà il capitale iscritto nel registro di commercio.
In caso di riduzione del capitale, la tutela dei creditori interviene in parte già al momento dell’introduzione del margine di variazione del capitale (cfr. art. 653w
93 Una soluzione in questo senso era già stata immaginata da HANS PETER WALTER/MAJA BLUMER («Allerdings bleibt auch bei diesen «Symptomtherapien» das ungute Gefühl, eine im Weg stehende sperrige Tanne solle auf ein Bonsai-Format gestutzt anstatt gefällt werden. Vielleicht wäre daher gar eine Radikallösung zu bedenken und die Bestimmung von Art. 628 cpv. 2 OR ersatzlos zu streichen.»; traduzione: «Comunque, anche con queste «terapie sintomatiche», rimane sempre l’inquietante impressione di dover trasformare un abete ingombrante che sbarra il cammino in un bonsai, invece di abbatterlo. Perciò, si potrebbe immaginare addirittura una soluzione drastica e stralciare definitivamente il secondo capoverso dell’articolo 628 CO»). Per i particolari, cfr. «Sieben Thesen und Denkanstösse zur Sachübernahme», in: ROBERT WALDBURGER/CHARLOTTE M. BAER/URSULA NOBEL/BENNO BERNET (ed.), Festschrift für Peter Nobel zum 60. Geburtstag, Berna 2005, pag. 405 segg.