Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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33⅓ per cento dell’offerta oltre il quale la legislazione sulle borse prevede l’obbligo di presentare un’offerta.
Il modello del nominee comporta però anche svantaggi rilevanti:
- la società ignora ancora l’identità degli azionisti non registrati. Il modello
non porta dunque un miglioramento per quanto riguarda la trasparenza richiesta da un moderno governo d’impresa;
- secondo l’attuale prassi, gli azionisti non registrati incassano i dividendi per
il tramite delle banche, ma non possono esercitare i loro diritti di voto. Con il modello del nominee potrebbero esercitare almeno in parte questi diritti impartendo istruzioni all’ente di custodia. Di conseguenza, il modello incoraggia addirittura un numero ancora più vasto di persone a non iscriversi direttamente nel libro delle azioni;
- l’articolo 4 capoverso 3 LTCo115 considera enti di custodia anche le banche
e i commercianti di valori mobiliari esteri. Il modello del nominee ammette invece, per la funzione di nominee, soltanto banche e commercianti di valori mobiliari svizzeri e pertanto è direttamente discriminatorio nei confronti degli istituti esteri. Inoltre, ostacola l’esercizio del diritto di voto tramite nominee per le persone con domicilio/sede all’estero, poiché queste affidano spesso la custodia e la gestione dei loro titoli alla loro banca di fiducia all’estero;
- il disciplinamento dei costi del modello, che sarebbero a carico della società
e quindi dell’insieme degli azionisti, viola il principio di causalità. Gli enti di custodia potrebbero riversare i costi occasionati dai loro mandanti sulla società, e quindi anche sugli azionisti regolarmente iscritti nel libro delle azioni. Questo meccanismo creerebbe un ulteriore incentivo a non iscriversi e a esercitare per il tramite dell’ente di custodia il proprio diritto di voto e al versamento dei dividendi;
- l’ente di custodia può esercitare il diritto di voto soltanto se riceve istruzioni
concrete o almeno generiche dagli azionisti non registrati. Le istruzioni generiche sono contenute nelle condizioni generali per i contratti di custodia/deposito. In genere prevedono che se l’azionista non impartisce istruzioni concrete in vista di un’assemblea generale, l’ente di custodia è tenuto a votare secondo le proposte del consiglio d’amministrazione. Ma con l’accettazione dell’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive», l’articolo 95 capoverso 3 Cost.116 vieta espressamente la rappresentanza del diritto di voto per i titoli in deposito. Il modello del nominee, che prevede una rappresentanza istituzionale del diritto di voto da parte dell’ente di custodia (banca), che non è azionista e oltretutto non deve neppure fornire garanzie di indipendenza, instaurerebbe una situazione paragonabile alla rappresentanza del diritto di voto per i titoli in deposito, eludendo in pratica il divieto sancito dalla Costituzione. La possibilità di impartire istruzioni generiche, inoltre, vanificherebbe altri obiettivi perseguiti dall’articolo 95 capoverso 3 Cost., e precisamente il rafforzamento dell’effettiva volontà degli azionisti e quindi il conferimento di una maggiore legittimità alle deliberazioni dell’assemblea generale.
115 RS 957.1
116 RS 101