Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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inammissibili (cfr. art. 735c cpv. 1 n. 6; art. 20 n. 2 OReSA) e le indennità di partenza inammissibili (cfr. art. 735c cpv. 1 n. 1; art. 20 n. 1 OReSA) può ora essere operata in modo evidente a livello di legge, anche nell’interesse dei massimi dirigenti della società, poiché in caso di violazione del divieto di versare retribuzioni vietate incorrono severe pene detentive e pecuniarie (cfr. art. 154 AP CP).
Le disposizioni concernenti l’azione di restituzione, l’obbligo di diligenza e l’esercizio delle azioni di diritto societario sono applicabili anche alle società non quotate in borsa. Sotto questo aspetto non si ravvisano infatti ragioni oggettive per distinguere tra società quotate e non quotate.
1.3.4.2 Disposizioni sugli istituti di previdenza
L’avamprogetto traspone gli articoli 22, 23 e 25 OReSA in una legge formale. Le norme dell’OReSA sugli obblighi di voto e di pubblicità previsti per gli istituti di previdenza sottoposti allaLFLP124 vengono trasposte nella LPP125 (cfr. in particolare gli art. 71a seg. e l’art 76 cpv. 1 lett. h AP LPP).
L’espressione «casse pensioni» utilizzato nell’articolo 95 capoverso 3 Cost. corrisponde alla definizione di «istituti di previdenza» utilizzata in materia di assicurazioni sociali. Il Consiglio federale rinuncia a estendere il campo d’applicazione dell’obbligo di voto e di pubblicità ai Fondi di compensazione AVS/AI/IPG o alle fondazioni di investimento, poiché tali entità non hanno direttamente un collettivo di assicurati. Dovendo essere esercitato nell’interesse degli assicurati, l’obbligo di voto secondo l’articolo 95 capoverso 3 Cost. è previsto soltanto nei casi in cui si tratta di decidere direttamente di tali interessi. Nel caso delle fondazioni di investimento, inoltre, gli istituti di previdenza affiliati non hanno perlopiu alcuna relazione reciproca, bensì formano un gruppo eterogeneo unito solo di fatto dallo scopo di investimento.
1.3.4.3 Disposizioni penali
Diritto penale come ultima ratio
Le disposizioni penali previste implicitamente nell’articolo 95 capoverso 3 Cost. ed esplicitamente negli articoli 24 e seg. OReSA vengono attuate in parte nell’articolo 154 AP CP e in parte nell’articolo 76 AP LPP.
Il nuovo articolo 154 AP CP (attuale art. 24 OReSA) disciplina la punibilità dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione delle società quotate in borsa, mentre la punibilità nel caso degli istituti di previdenza (attuale art. 25 OReSA) viene integrata nel vigente articolo 76 LPP.
Le disposizioni penali si ispirano sempre strettamente al testo dell’articolo 95 capoverso 3 Cost. L’opportunità di prevedere una punibilità più estesa in taluni ambiti, oltre quanto previsto dal testo costituzionale (p. es. per le retribuzioni vietate), è stata considerata, ma è stata scartata per le seguenti ragioni.
124 RS 831.42
125 RS 831.40