Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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1.3.4 Attuazione dell’articolo 95 capoverso 3 Cost.

1.3.4.1 Disposizioni concernenti la società anonima

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore l’ordinanza del 20 novembre 2013 contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA122; cfr. cap. 1.1.8.1). Di per sé, le disposizioni che essa contiene dovrebbero essere collocate nel CO, nella LPP e nel CP. Con il presente avamprogetto, queste disposizioni vengono trasferite nelle pertinenti leggi federali e quindi innalzate formalmente a livello di legge.

Oltre ai temi disciplinati dall’OReSA l’avamprogetto comprende anche altri elementi che il Consiglio federale non ha inserito nell’ordinanza mancando una base costituzionale o essendo questa perlomeno incerta. Nell’emanare le previste disposizioni, il legislatore federale può però fondarsi, oltre che sull’articolo 95 capoverso 3 Cost.123, anche sugli articoli 113 (previdenza professionale), 122 (Diritto civile e procedura civile) e 123 Cost. (Diritto penale). L’avamprogetto introduce pertanto alcune disposizioni negli ambiti seguenti, tutti strettamente connessi su un piano oggettivo all’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»:

- azione di restituzione (cfr. art. 678 f.);

- obbligo di diligenza dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione in materia di retribuzioni (cfr. art. 717 cpv. 1bis);

- votazioni sulle retribuzioni variabili (cfr. art. 735 cpv. 3 n.4);

- premi di assunzione (cfr. art. 735c cpv. 1 n 5; cfr. cap. 1.3.4.4);

- divieto di concorrenza e delle indennità ingiustificate o inusuali per tale divieto (cfr. art. 735c cpv. 1 n. 2 e 3 nonché cpv. 3; cfr. cap. 1.3.4.4);

- retribuzioni per una precedente attività di organo della società (cfr. art. 735c cpv. 1 n. 4);

- azioni di diritto societario per far valere dei diritti degli azionisti (cfr. art. 697k; art. 107 cpv. 1bisAP CPC; cfr. cap. 1.3.6.8).

La disposizione che precisa l’obbligo di diligenza detta ai massimi dirigenti della società un principio d’azione in materia di retribuzioni ed esplicherà anche un effetto preventivo. Tale disposizione, insieme alla struttura più incisiva conferita all’azione di restituzione, completa il sistema normativo in materia di retribuzioni nel lasso di tempo che precede e segue lo svolgimento dell’assemblea generale. Come logico complemento dei diritti che gli azionisti possono esercitare durante l’assemblea generale, l’avamprogetto rafforza inoltre i loro diritti processuali prevedendo a determinate condizioni l’addossamento alla società delle spese sostenute per promuovere l’azione di restituzione e di responsabilità. Questa soluzione è la sola che possa garantire agli azionisti l’effettiva possibilità di contestare le retribuzioni illecite versate ai vertici della società. Anche questa disposizione avrà facilmente un effetto preventivo. Quanto ai premi di assunzione, alle retribuzioni versate agli ex dirigenti e al divieto di concorrenza e relative indennità, l’avamprogetto instaura la necessaria certezza del diritto. La distinzione tra le retribuzioni anticipate

122 RS 221.331

123 RS 101