Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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non c’è paragone, ad esempio, tra l’incasso di un bonus milionario e una violazione dell’obbligo di pubblicità da parte di una cassa pensioni. Infine, la differenziazione della pena comminata è stata chiaramente caldeggiata da numerosi interpellati136 anche nell’ambito della procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di OReSA (allora ORAbu).

1.3.4.4 Premi di assunzione, indennità per divieto di concorrenza

Premi di assunzione

I premi di assunzione sono versati al momento dell’assunzione a titolo di indennizzo per le pretese quantificabili in denaro (p. es. partecipazione a un piano di opzioni ancora in corso, azioni bloccate) che il precedente datore di lavoro o mandante avrebbe concesso a un membro del consiglio d’amministrazione o della direzione se questi non avesse cambiato impresa. Essi non retribuiscono dunque il lavoro prestato presso il nuovo datore di lavoro, bensì la rinuncia a pretese o aspettative nei confronti del precedente datore di lavoro. Secondo il diritto vigente, questi premi non rappresentano quindi retribuzioni vietate ai sensi dell’articolo 20 OReSA137; tuttavia, devono essere esposti nella relazione sulle retribuzioni conformemente all’articolo 14 capoverso 2 numero 5 OReSA e devono essere approvati dall’assemblea generale138. Per l’introduzione di un divieto assoluto o la limitazione dei premi di assunzione nell’OReSA mancava una base costituzionale chiara139.

Se però non vi è uno svantaggio finanziario effettivamente subito da compensare, questi premi configurano una retribuzione anticipata effettivamente vietata (come previsto all’art. 20 n. 2 OReSA)140. Per sgombrare ogni dubbio e garantire quindi la certezza del diritto, l’avamprogetto inserisce i premi di assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario chiaramente comprovabile nel novero delle retirbuzioni inammissibili (cfr. art. 735c cpv. 1 n. 5).

Indennità per divieto di concorrenza

Lo stesso discorso vale per le indennità per divieto di concorrenza, in particolare dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità per divieto di concorrenza è un importo versato a un dipendente che sottoscrive un patto di non concorrenza a causa del quale per un certo periodo non potrà esercitare liberamente la propria attività professionale e imprenditoriale. Anche per l’introduzione delle indennità per

136 Cfr. al riguardo DFGP, intesi dei pareri sull’avamprogetto di ordinanza contro le retribuzioni abusive del 4 set. 2013, pag. 7. Cfr. http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_ aktienrechtsrevision.html

137 RS 221.331

138 Rapporto esplicativo del 14 giu. 2013 sull’avamprogetto relativo all’ordinanza contro le retribuzioni abusive (ORAbu), pag. 26, rapporto complementare dell’UFG dell’8 ott. 2013 sul disegno di ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA), pag. 11.

139 Cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b Cost.

140 Cfr rapporto complementare dell’8 ott. 2013 sul disegno di ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA), pag. 11.