Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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è comunque ampiamente in linea con la direttiva. Le differenze riguardano soltanto pochi ambiti:
- l’avamprogetto non prevede l’obbligo di pubblicare le spese di costituzione
(art. 3 lett. j direttiva);
- l’avamprogetto sopprime (cfr. art. 632) la liberazione parziale del capitale
nominale (art. 9 e 30 direttiva);
- le prescrizioni dell’avamprogetto sui conferimenti in natura (cfr. art. 634)
seguono la stessa rotta della direttiva (cfr. art. 10 direttiva). Tuttavia, contrariamente a quest’ultima (art. 10 cpv. 4, art. 11 seg. direttiva), l’avamprogetto non prevede la possibilità di rinunciare alle prescrizioni sulla costituzione mediante conferimento in natura. Contrariamente al diritto vigente, l’avamprogetto intende comunque sopprimere il concetto della (prevista) assunzione di beni (cfr. cap. 1.3.1.3);
- contrariamente alla direttiva (art. 20 direttiva), l’avamprogetto rinuncia
ancora a vietare alla società di sottoscrivere azioni proprie (cfr. art. 659 seg.);196
- quanto alle condizioni e alla pubblicazione dell’acquisto di azioni proprie,
l’avamprogetto (cfr. art. 659 seg.; art. 959c cpv. 2 n. 4 e 5 CO) prevede un disciplinamento analogo a quello della direttiva (art. 21 ff. direttiva) ma meno dettagliato. La direttiva enumera ad esempio esaustivamente i casi in cui la società può acquistare azioni proprie oltre la soglia del 10 per cento del capitale sottoscritto (art. 22 direttiva). Secondo la direttiva, la quota di azioni proprie acquisite che supera la soglia del 10 per cento del capitale azionario deve essere trasferita entro un termine massimo di tre anni. L’avamprogetto prevede invece, come il diritto vigente (art. 659 cpv. 2 CO), un termine di due anni. Il mantenimento di questo termine severo è giustificato, poiché l’acquisto di azioni proprie equivale a una spartizione dei beni della società realizzata senza seguire la procedura regolare prevista per la riduzione del capitale o in caso di liquidazione;
- sussistono lievi differenze, come con il diritto in vigore (art. 652b CO),
anche riguardo al diritto d’opzione (cfr. art. 652b). Il nuovo disciplinamento previsto dall’avamprogetto per la salvaguardia del diritto d’opzione in caso di assunzione a fermo (cfr. art. 652b cpv. 1bis) corrisponde a quanto previsto dalla direttiva (art. 33 cpv. 7 direttiva);
- il nuovo disciplinamento della riduzione ordinaria del capitale (cfr.
art. 653j segg.) corrisponde essenzialmente alle disposizioni della direttiva. A differenza di quest’ultima (art. 44 direttiva), tuttavia, né il diritto vigente (art. 703 seg. CO) né l’avamprogetto esigono un quorum qualificato per la deliberazione della riduzione da parte dell’assemblea generale (cfr. art. 703 seg.). Inoltre, contrariamente alla direttiva (art. 35 direttiva; cfr. anche art. 29 cpv. 3 direttiva), per la soppressione di azioni con diritto di voto privilegiato non è necessaria un’assemblea speciale degli azionisti (disposizione che peraltro nella prassi è parzialmente controversa197). A differenza della direttiva (art. 34 direttiva), secondo l’avamprogetto lo scopo
196 Cfr. PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, § 4 N 32 segg.
197 Cfr. PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, § 12 N 375.