Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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complessivo di raccomandazioni di voto fornite nel corso dell’ultimo anno191;

- le remunerazioni versate agli amministratori devono essere pubblicate in una relazione sulle retribuzioni. Ogni anno deve essere votata la relazione sulle retribuzioni dell’ultimo esercizio. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti. Agli azionisti deve inoltre essere riconosciuto il diritto di approvare la politica retributiva della società almeno ogni tre anni. La politica retributiva illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Deve inoltre spiegare come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti. La proposta non prevede il plafonamento delle remunerazioni versate ai dirigenti, ma le imprese hanno la possibilità di introdurre un plafonamento nella loro politica retributiva interna. Anche le operazioni con parti correlate devono essere pubblicate e se del caso verificate e sottoposte al voto degli azionisti in assemblea192.

La Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di fornirle i documenti esplicativi sulla futura attuazione del previsto adeguamento della direttiva, onde chiarire il rapporto con le disposizioni della direttiva e quindi valutarne la conformità con essa193.

Nel mese di maggio 2014, Parlamento europeo e Consiglio hanno approvato la direttiva 2014/59/UE194 che al suo articolo 121 introduce adeguamenti puntuali della direttiva 2007/36/CE (tra cui un preavviso più breve per la convocazione dell’assemblea generale in caso di aumento di capitale per evitare che si verifichino le condizioni della risoluzione o del risanamento). I summenzionati aspetti non sono però stati trattati.

1.4.4 Seconda direttiva sul diritto delle società (2012/30/UE, «direttiva sul capitale»)

La versione rimaneggiata della seconda direttiva dell’UE sul diritto delle società è anch’essa rilevante in rapporto con varie disposizioni dell’avamprogetto,195 il quale

191 Art. 3decies.

192 Art. 9bis–quater.

193 Proposta, del 9 apr. 2014, di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE, pag. 11 seg.

194 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mag. 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173/190 del 12 giu. 2014).

195 Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ott. 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'art. 54, 2° par., del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315/74 del

14 nov. 2012).