Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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l’obbligo del rappresentante indipendente (cfr. art. 689c) e la possibilità di convocare un’assemblea generale virtuale (cfr. art. 701d);
– la direttiva esige che il risultato della votazione dell’assemblea generale sia pubblicato entro 15 giorni sul sito Internet della società (art. 14 direttiva). L’avamprogetto prescrive invece alla società di rendere accessibile il processo verbale in forma elettronica agli azionisti entro 20 giorni dall’assemblea generale o di inviare una copia gratuita all’azionista che ne faccia domanda (cfr. art. 702 cpv. 3). Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati dei voti con indicazione della ripartizione esatta dei voti devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi due giorni dopo l'assemblea generale (cfr. art. 702 cpv. 4).
1.4.3 Modifica proposta dalla Commissione europea per la Direttiva 2007/36/CE
Il 9 aprile 2014, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di modifica della Direttiva 2007/36/CE (cfr. cap. 1.4.2) riguardante l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.187 La commissione chiede che gli Stati membri adottino in particolare disposizioni per le circa 10 000 società quotate negli ambiti seguenti:
- gli Stati membri assicurano che gli intermediari offrano alle società, a richiesta di quest’ultima, la possibilità di conoscere senza indugio le identità e i recapiti dei propri azionisti. Il compito di trasmettere le informazioni sugli azionisti alla società spetta all’intermediario. Gli intermediari possono applicare un prezzo o una commissione adeguata188. Questi obblighi devono valere anche per gli intermediari di Paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell’UE189;
- la proposta prevede disposizioni più severe in materia di trasparenza per gli investitori istituzionali (assicuratori vita, istuti di previdenza aziendali) e per i loro gestori di attivi quanto al coinvolgimento degli azionisti (politica d’impegno) e alla strategia d’investimento, in particolare nell’ottica degli obiettivi a lungo termine e per evitare conflitti d’interesse190;
- i consulenti in materia di voto devono garantire maggiore trasparenza. Sono tenuti in particolare a pubblicare le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati per l’elaborazione delle loro raccomandazioni di voto, le loro principali fonti di informazione e il modo in cui affrontano i conflitti d’interesse. Devono pubblicare anche il numero
187 La proposta della Commissione europea (COM (2014) 213 final) è pubblicata in Internet al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:213:FIN&from=IT e la restante documentazione all’indirizzo (disponibile in lingua tedesca, francese o inglese): http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_de.htm#corporategovernance package
188 Art. 3bis–quinquies.
189 Art. 3sexies.
190 Art. 3 septies–nonies.