Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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za»).202 La direttiva 2013/34/UE è entrata in vigore il 19 luglio 2013 e dovrà essere attuata dagli Stati membri dell’UE nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 19 luglio 2013. La direttiva 2013/50/UE è entrata in vigore il 26 novembre 2013 e dovrà essere attuata dagli Stati membri nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 26 novembre 2015. Nell’Unione europea e nelle legislazioni nazionali dei suoi Stati membri vi sono pertanto numerose questioni interpretative ancora insolute (p. es. in materia di sanzioni).

Sotto alcuni aspetti, l’avamprogetto si discosta volutamente dal disciplinamento previsto nelle direttive dell’UE: le disposizioni sulla trasparenza si applicano alle imprese che per legge sono tenute a sottoporre il proprio conto annuale a revisione ordinaria. Tali disposizioni rimandano al disciplinamento previsto all’articolo 727 capoverso 1 CO203 e ai valori soglia fissati al numero 2 dello stesso articolo. Detti valori soglia sono denominati in franchi svizzeri. L’indicazione dei valori soglia nelle direttive dell’UE è invece denominata in euro. L’avamprogetto rinuncia a prevedere una conversione e un aumento di tali valori, poiché il numero di imprese assoggettate al disciplinamento in questione non può essere influenzato in modo rilevante né dalla conversione né dalla modifica dei valori soglia, e poiché il tasso di cambio varia continuamente. La conversione e l’adeguamento dei valori soglia comporterebbero la necessità di una ridefinizione delle piccole e medie imprese soltanto ai fini delle disposizioni sulla trasparenza dei pagamenti. Una simile operazione non è né utile né necessaria. Il Parlamento ha sempre attribuito grande importanza all’uniformità dei valori soglia previsti nelle definizioni applicabili alle piccole e medie imprese nel diritto commerciale (cfr. la concordanza dei valori previsti all’art. 727 cpv. 1 n. 2 lett. a e b CO sull’obbligo di revisione ordinaria, all’art. 963a cpv. 1 n. 1 CO sull’esonero dall’obbligo di allestire il conto di gruppo e all’art. 2 lett. e LFus204, riguardante la definizione di piccola e media impresa in caso di ristrutturazione aziendale). L’uniformità delle soglie si è del resto dimostrata valida anche nella prassi, ragion per cui non vi è ragione di di scostarsene nelle disposizioni sulla trasparenza dei pagamenti.

L’importo minimo previsto per l’obbligo di pubblicazione dei pagamenti si basa sulle direttive dell’UE, che fissano il limite a 100 000 euro; nell’avamprogetto questo importo è stato però ricalcolato e corrisponde a 120 000 franchi, ossia il corrispettivo del limite europeo espresso in franchi svizzeri al corso attuale.

Infine, l’avamprogetto rende obbligatoria anche la pubblicazione dei pagamenti effettuati a persone vicine a organismi statali. Il concetto di persone vicine è già utilizzato all’articolo 663bbiscapoverso 1 numero 5 CO, rispettivamente all’articolo 16 OReSA205 sulla pubblicazione delle retribuzioni nelle società quotate in borsa. Non vi è modo di sapere, tuttavia, se tale formulazione travalichi il campo

202 Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ott. 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

203 RS 220

204 RS 221.301

205 RS 221.331