Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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2.1.3 Vantaggi speciali

Art. 636 Vantaggi speciali

Il vigente articolo 628 capoverso 3 CO sui vantaggi speciali è riproposto nell’articolo 636. Lo statuto deve menzionare esplicitamente i beneficiari. Non occorre, per contro, che il nome dei beneficiari sia iscritto nel registro di commercio. Il contenuto e il valore dei vantaggi speciali devono essere indicati nello statuto e iscritti nel registro di commercio. A livello materiale, la norma corrisponde al disciplinamento attuale.

2.1.4 Iscrizione nel registro di commercio

Art. 640 Titolo marginale

Considerata l’abrogazione dell’articolo 625 CO è stato necessario adeguare formalmente il titolo marginale.

Art. 642 Abrogato

L’articolo 642 CO precisa gli elementi delle fattispecie qualificate da iscrivere nel registro di commercio. Le prescrizioni corrispondenti per i conferimenti in natura si trovano ora all’articolo 634 capoverso 5, quelle per la compensazione all’articolo 634a capoverso 4 e quelle per i vantaggi speciali all’articolo 636 capoverso 2. L’articolo 642 CO può pertanto essere abrogato.

Art. 643 Titolo marginale

Considerata l’abrogazione dell’articolo 625 CO è stato necessario adeguare formalmente il titolo marginale.

Art. 647 Titolo marginale

Considerata l’abrogazione dell’articolo 625 CO è stato necessario adeguare formalmente il titolo marginale.

2.1.5 Aumento ordinario

Art. 650 Aumento ordinario; deliberazione dell’assemblea generale

L’attuale procedura ordinaria di aumento del capitale resta in linea di massima invariata, fatti salvi gli adeguamenti di minore entità resisi necessari a causa delle modifiche apportate in altri settori. Sono inoltre eliminati i punti deboli della normativa vigente.

In questo modo l’avamprogetto completa l’elenco relativo al contenuto della deliberazione dell’assemblea generale sull’aumento del capitale, segnatamente in relazione alla liberazione mediante compensazione (cpv. 2 n. 5). A causa della modifica concernente il conferimento in natura, l’attuale numero 5 è abrogato. La specie del