Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Art. 652b cpv. 1bise cpv. 4 Diritto d’opzione

Il capoverso 1bisdisciplina il diritto d’opzione nell’ambito dell’assunzione definitiva di titoli, in cui l’assuntore definitivo (di norma una banca) si impegna per contratto a sottoscrivere tutte le azioni emesse nel contesto di un aumento di capitale, per offrirne quindi l’acquisto agli azionisti. L’avamprogetto stabilisce che in caso di assunzione definitiva il diritto d’opzione è ritenuto salvaguardato se l’assuntore è un istituto sottostante alla legge federale dell’8 novembre 1934250 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) o un commerciante di valori mobiliari soggetto a vigilanza (cfr. art. 10 LBVM251 e art. 17 OBVM252) e le azioni vengono offerte agli azionisti in ragione della loro partecipazione anteriore. È inoltre necessario che, prima dell’assunzione definitiva, la banca o il commerciante di valori mobiliari abbia ottenuto l’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività. Di conseguenza, è anche ipotizzabile che l’assuntore definitivo sia una succursale svizzera di una banca estera. La norma in questione non contempla la sottoscrizione delle proprie azioni da parte della società, in quanto ciò permetterebbe di eludere le disposizioni relative al diritto d’opzione.

Se l’assuntore non è una banca o un commerciante di valori mobiliari, occorre osservare le norme sulla soppressione del diritto d’opzione (segnatamente la maggioranza qualificata prevista dall’art. 704 cpv. 1 n. 4). È per contro irrilevante il fatto che l’assuntore stesso si faccia carico dello smercio delle azioni o affidi tale compito a un’altra banca o a un altro commerciante di valori mobiliari.

Il contratto tra la società e l’assuntore concernente l’offerta delle azioni agli azionisti in ragione della loro partecipazione anteriore costituisce un contratto a favore di terzi propriamente detto (cfr. art. 112 CO). Se l’assuntore viene meno ai suoi obblighi, l’azionista può proporre azione contro la banca o il commerciante di valori mobiliari. Il rispetto dei diritti d’opzione è inoltre garantito dagli strumenti offerti dalle norme in materia di vigilanza. Se un azionista rinuncia però a esercitare il suo diritto d’opzione, l’assuntore può alienare lecitamente a terzi le azioni spettanti all’azionista in questione.

Contrariamente al disegno 2007253 non viene più menzionato esplicitamente che l’esercizio del diritto d’opzione non può essere ostacolato in modo incongruo. Questa protezione è già assicurata dal diritto vigente con l'azione di contestazione di cui all’articolo 706 capoverso 2 numeri 2 e 3 CO e con l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 717 capoverso 1 CO.

Giusta il capoverso 4, il prezzo d’emissione delle nuove azioni può essere notevolmente inferiore al loro valore reale254 soltanto se il diritto d’opzione è negoziabile o se tutti gli azionisti rappresentati nell’assemblea generale hanno approvato il prezzo d’emissione. Tale regola esclude, a tutela della proprietà degli azionisti, che un aumento di capitale possa intaccare il valore delle azioni detenute dagli azionisti che non possono o non vogliono partecipare all’aumento. La negoziabilità prevista da questa disposizione presuppone l’esistenza di un mercato che permetta di negoziare le azioni a un prezzo corrispondente al loro valore reale. Non è quindi sufficiente

250 RS 952.0

251 RS 954.1

252 RS 954.11

253 Art. 652b cpv. 4 D 2007 (FF 2008 1321, 1375 e 1483).

254 La nozione di «valore reale» è una nozione indeterminata utilizzata p. es. dal CO e dalla LFus (cfr. p. es. art. 670 cpv. 1 CO/art. 725c, art. 685b cpv. 4 CO e art. 7 cpv. 2 LFus).