Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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nuovi fondi nelle casse della società, vi è tuttavia una riduzione del capitale di terzi. Poiché la conversione di capitale di terzi in capitale proprio migliora la situazione finanziaria della società, la compensazione non è in contrasto con l’obiettivo del legislatore di tutelare i diritti e gli interessi degli altri azionisti. Sotto il profilo economico, appare pertanto legittimo consentire la liberazione per compensazione anche in questi casi. Sono comunque fatte salve le disposizioni sulla perdita di capitale e l’eccedenza di debiti; non ne consegue segnatamente una limitazione dei compiti del consiglio d’amministrazione secondo gli articoli 725 e seguenti.
La compensazione è retta dalle disposizioni generali applicabili a tale istituto giuridico (art. 7 CC247 in combinazione con l’art. 120 segg. CO). È prevista un’eccezione per i crediti contestati. Benché di norma possano essere compensati anche i crediti contestati, tale possibilità è esclusa se il credito in questione è destinato a compensare l’obbligo di liberazione esistente nei confronti della società. Ciò risulta dagli articoli 635 numero 2 e 652e numero 2 CO, i quali prescrivono che i promotori o il consiglio d’amministrazione sono tenuti a presentare una relazione scritta che dia ragguagli sull’esistenza e la compensabilità del debito.
Secondo il diritto vigente, la liberazione per compensazione, a differenza di quella mediante conferimento in natura, non deve essere menzionata né nello statuto né nel registro di commercio. Tale incongruenza non ha tuttavia motivo d’essere. Benché terzi possano venire a conoscenza di una liberazione per compensazione prendendo visione della relazione sulla costituzione o della relazione sull’aumento di capitale depositate presso il registro di commercio, non vi è tuttavia motivo alcuno di prevedere una regola diversa rispetto a quella applicabile ai conferimenti in natura. L’iscrizione della compensazione nello statuto e nel registro di commercio accoglie una vecchia richiesta della dottrina. I capoversi 3 e 4 accrescono la trasparenza a beneficio dei creditori e degli investitori. L’iscrizione nello statuto e nel registro di commercio non comporta inoltre alcun onere supplementare significativo per la società, che è comunque tenuta a trasmettere al registro di commercio i documenti giustificativi necessari in caso di costituzione o di aumento del capitale. Se non è conforme ai nuovi capoversi 3 e 4, la liberazione è da ritenersi irregolare.
Come per l’aumento di capitale mediante capitale proprio o conferimenti in natura, la liberazione per compensazione presuppone una deliberazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 704 capoverso 1 numero 3.
Art. 635 Verifica dei conferimenti; relazione sulla costituzione
L’articolo 635 disciplina la relazione sulla costituzione nel quadro delle costituzioni qualificate. In considerazione della modifica in relazione all’assunzione di beni (art. 628), il rinvio al conferimento in natura di cui al numero 1 è soppresso. Per il resto, a livello materiale, la forma e il contenuto della relazione sulla costituzione e le competenze per la stesura della stessa restano immutati.
La relazione deve provare che il conferimento in natura è stato stimato in modo appropriato per evitare un’emissione delle azioni sotto la pari. In caso di conferimento in natura con controprestazione supplementare, è ovvio che anche questa prestazione deve essere coperta dal valore appropriato del conferimento in natura.
247 RS 210