Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo

to, libero e incondizionato di disporre dell’oggetto di un conferimento in natura o, nel caso si tratti di un fondo, del diritto incondizionato di chiederne l’iscrizione nel registro fondiario. La società deve quindi avere piena facoltà giuridica ed economica di disporre del bene. Infine il bene deve essere realizzabile a soddisfacimento dei creditori, ovvero la società deve poterlo trasferire a terzi e convertirlo in denaro, il che presuppone l’esistenza di un mercato più o meno attivo per il bene in questione. Il conferimento in natura deve servire da garanzia nei confronti dei creditori in caso di un eventuale fallimento della società. In base a questi criteri, il lavoro, le capacità personali e i diritti futuri non possono essere oggetto di un conferimento in natura.

Il capoverso 2 riprende il contenuto del vigente articolo 634 numero 1 CO.

I documenti sulla costituzione richiedono un atto pubblico la cui stesura non è, in linea di principio, vincolata a una competenza territoriale imperativa. Secondo l’opinione dominante, tuttavia, se l’oggetto dell'atto pubblico è un fondo, si applica la lex rei sitae, che prevede la stesura dell'atto pubblico nel luogo in cui si trova la cosa244. Ispirandosi all’articolo 70 capoverso 2 della Legge sulla fusione245, il capoverso 3 prevede che è sufficiente un solo atto pubblico anche quando più fondi situati in più Cantoni sono oggetto di un solo conferimento. L’atto è steso dal pubblico ufficiale del luogo di sede della società. Per motivi di carattere materiale, appare opportuno adottare un disciplinamento identico a quello previsto dalla Legge sulla fusione per il trasferimento di patrimonio246. Con la nuova norma non s’intende introdurre una competenza unica per la stesura dell'atto pubblico sui conferimenti in natura. Alle società va tuttavia offerta la possibilità di far stendere un solo atto pubblico. Il disciplinamento non è volto a favorire il «turismo dell’atto pubblico» e nemmeno a privare i Cantoni della loro competenza primaria in questo settore (art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC). Per quanto riguarda le competenze, occorre distinguere tre situazioni: 1. Il conferimento in natura deve essere steso con atto pubblico nel Cantone X dove si trovano i fondi che ne sono oggetto. L’articolo 634 capoverso 3 non si applica a questa situazione per il semplice fatto che già il diritto vigente prevede un solo atto pubblico per questo caso. 2. Il conferimento in natura deve essere steso con atto pubblico nel Cantone X, ma i fondi che ne sono oggetto sono situati nel Cantone Y. L’articolo 634 capoverso 3 non si applica nemmeno a questa situazione, perché i fondi non sono situati in più Cantoni. Basta quindi far stendere un solo atto pubblico nel Cantone Y, ovvero nel luogo in cui si trova la cosa e, di conseguenza, non è necessario che l’articolo 634 capoverso 3 comprenda questa fattispecie. 3. Il conferimento in natura deve essere steso con atto pubblico nel Cantone X e i fondi si trovano nel Cantone X e nel Cantone Y o nel Cantone Y e nel Cantone Z. L’articolo 634 capoverso 2 si applica a questa situazione speciale (competenza intercantonale variabile per il trasferimento dei fondi) e consente la stesura di un solo atto pubblico da parte del pubblico ufficiale nel luogo della sede della società. Se i fondi oggetto del conferimento sono situati sì nello stesso Cantone (e quindi non sussiste una competenza intercantonale variabile), ma le competenze infracantonali variabili richiedono la stesura di più atti pubblici, appare opportuno applicare l’articolo 634 capoverso 3 per analogia (una sola stesura con atto pubblico presso la sede della società da parte del pubblico ufficiale che, secondo le norme del Cantone di sede, è responsabile per le pratiche legate ai fondi nel Comune in cui ha

244 Cfr. CHRISTIAN BRÜCKNER, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, § 106 N 2985.

245 RS 221.301

246 In merito alla normativa prevista nella LFus cfr. Boll. Uff. 2003 N 242 seg.