Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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conferimento (attuale n. 4, prima parte del per.) non deve più essere menzionata esplicitamente, visto che è chiaramente desumibile dalle altre indicazioni imperative.

Il diritto vigente concede al consiglio d’amministrazione tre mesi per attuare l’aumento ordinario del capitale (art. 650 cpv. 1 CO). All’atto pratico tale termine si è spesso rivelato troppo breve. Il capoverso 3 prevede pertanto un termine di sei mesi, il quale può essere abbreviato (ma non prolungato) dall’assemblea generale nell’ambito della deliberazione di aumento. L’articolo precisa inoltre che il termine decorre dalla deliberazione dell’assemblea generale. Diversamente da quanto stabilisce l’attuale capoverso 3, il termine è ritenuto osservato se il consiglio d’amministrazione notifica per iscrizione l’aumento di capitale all’ufficio del registro di commercio nella debita forma. Una notificazione effettuata entro il termine stabilito è da ritenersi regolare se è conforme alla legge e all’ordinanza sul registro di commercio ed è corredata dei necessari documenti giustificativi. Ai fini del rispetto del termine è per contro irrilevante il momento in cui l’aumento di capitale viene iscritto nel registro di commercio, dato che detto momento è stabilito dall’ufficio del registro di commercio. Se il termine previsto per la notifica al registro di commercio non è rispettato, la deliberazione di aumento decade ex tunc.

Art. 651 e 651a Abrogato

L’introduzione di un margine di variazione del capitale permette di sopprimere l’istituto dell’aumento autorizzato del capitale (cfr. cap. 1.3.1.4).

Art. 652 titolo marginale e cpv. 3 Sottoscrizione di azioni

Il termine di tre mesi previsto per la scheda di sottoscrizione (art. 652 cpv. 3 CO) viene uniformato a quello dell’articolo 650 capoverso 3 e portato quindi a sei mesi. Anche in questo caso, ai fini del rispetto del termine è determinante il momento della regolare notifica presso l’ufficio del registro di commercio.

Art. 652a titolo marginale, cpv. 1 n. 1–3, 5 e 5bis Prospetto d’emissione

e cpv. 4

Le modifiche dei numeri 1−3 sono di natura prettamente redazionale e non ne conseguono modifiche d’ordine materiale. Il numero 5 precisa a quali condizioni occorre stilare un bilancio intermedio per il prospetto d’emissione. Il numero 5bischiarisce che il prospetto deve fornire ragguagli anche sull’eventuale relazione sulle retribuzioni e sulla relativa relazione di revisione.

Secondo il capoverso 4 il prospetto d’emissione non è necessario se le azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente a investitori qualificati ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006248 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)249.

248 RS 951.31

249 Cfr. anche la procedura di consultazione concernente la legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF), che prevede l’abrogazione dell’art. 652a CO.