Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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sede la società). Se nel Comune di sede vi sono più circondari notarili (p.es. nella Città di Zurigo), appare opportuno riferirsi al luogo di sede della società. Di conseguenza, per pubblico ufficiale nel luogo di sede della società, s’intende sostanzialmente un pubblico ufficiale del Cantone di sede (p. es. notaio del Cantone di Berna). Se il Cantone di sede ha più circondari preposti alla stesura con atto pubblico, si parte dal presupposto che il pubblico ufficiale competente sia quello del Comune di sede; se il Comune di sede ha più circondari preposti alla stesura con atto pubblico, si parte dal presupposto che il pubblico ufficiale competente sia quello della sede della società. Nei rari casi in cui una società ha più sedi (p. es. Zurigo e Basilea per UBS SA) il pubblico ufficiale competente può essere quello dell’una o dell’altra sede.

Il capoverso 4 dispone che lo statuto debba fornire informazioni sui conferimenti in natura. Tali disposizioni statutarie possono essere abrogate dopo dieci anni. Il capoverso 5 menziona i fatti da iscrivere nel registro di commercio. Solitamente, qualora un azionista conferisca una quota in natura il cui valore computabile supera il prezzo di emissione delle azioni sottoscritte e per la quale la società, oltre alle azioni emesse, concede una controprestazione, si parla di un conferimento in natura combinato con un’assunzione di beni. Secondo l’articolo 45 capoverso 3 ORC, occorre iscrivere nel registro di commercio l’assunzione di beni pari all’importo della controprestazione e quindi anche questa controprestazione supplementare deve essere iscritta nel registro di commercio. Questa assunzione di beni deve pure essere iscritta nello statuto. Sostanzialmente, le nuove disposizioni sui conferimenti in natura e sulle assunzioni di beni non modificano l’istituto del conferimento in natura combinato con un’assunzione di beni. Un conferimento in natura con controprestazione supplementare continuerà a essere ammesso e sarà completamente retto dalle norme sui conferimenti in natura. Ciò significa che occorrerà iscrivere nello statuto e nel registro di commercio anche un’eventuale controprestazione supplementare, come si può desumere dal tenore dei capoversi 4 e 5 («eventuali altre controprestazioni»).

Art. 634a Compensazione di un credito

Con la soppressione della liberazione parziale (art. 632) il contenuto dell’attuale articolo 634a CO diventa obsoleto, visto che in futuro occorre liberare interamente tutte le azioni e i buoni di partecipazione.

L’articolo 634a codifica pertanto la liberazione mediante compensazione che nel diritto vigente è disciplinata in modo estremamente lacunoso. A livello di contenuto, l’articolo 634a si orienta alla prassi in vigore facendo nel contempo chiarezza su determinate questioni controverse.

Il capoverso 1 ammette la liberazione mediante compensazione. È chiaro che anche alla compensazione si applicano, senza restrizioni, gli obblighi di diligenza che valgono per le persone che partecipano alla costituzione o all’aumento del capitale come pure le responsabilità che ne derivano (art. 752 segg. CO).

Il capoverso 2 disciplina una questione controversa nella dottrina e nella giurisprudenza, ovvero l’ammissibilità della liberazione per compensazione nell’ambito di un aumento di capitale, in particolare a scopo di risanamento della società. Il credito destinato a compensare l'obbligo di liberazione nei confronti della società non deve per forza essere interamente coperto dagli attivi dell’impresa. È quindi possibile compensare crediti con un valore sminuito. La compensazione comporta nondimeno un ridimensionamento dei debiti finanziari della società. Benché non confluiscano