Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
non sarebbe completata fintantoché sarà dovuto il legato, oppure gli eredi risponderebbero personalmente del debito prodotto dal legato. Si verrebbe quindi a creare un rapporto obbligatorio di durata piuttosto teso fra gli eredi e i legatari, contrario al principio del «clean break» previsto dal diritto in materia di mantenimento. Per le successioni riguardanti patrimoni di media o modesta entità, il legato potrebbe assorbire tutta la porzione disponibile148.
Le condizioni stabilite non sono sufficientemente restrittive affinché il legato di manteni-
mento abbia veramente un carattere eccezionale149.
Un legato di mantenimento previsto dalla legge potrebbe indurre determinate persone, in
nome di un falso senso di sicurezza, a rinunciare a disposizioni a causa di morte nella convinzione che il legato basti a tutelarle150.
Nella sua essenza, il legato di mantenimento assomiglia alla «family provision» del diritto
inglese, all’equo prelevamento per i figli in tenera età o colpiti da infermità (art. 631 cpv. 2 CC), ai diritti della madre di un infante concepito (art. 605 cpv. 2 CC), ai diritti degli eredi che convivevano con il defunto (art. 606 CC) o al contributo di mantenimento dopo il divorzio. Diversamente da queste indennità, non godrebbe di una posizione preminente rispetto all’istituzione di eredi e ai legati, ma sarebbe in concorrenza con le altre liberalità del disponente soggette a riduzione151.
La norma proposta è contraria all’obiettivo della prevedibilità perseguito dal diritto succes-
sorio152.
Alla base della disposizione proposta sembrano esservi più riflessioni sulla previdenza o
la liquidazione di società semplici che non riflessioni in materia di successione. La norma creerebbe un nuovo obbligo di mantenimento post mortem al di fuori del diritto di famiglia, un obbligo indifendibile poiché contrario ai principi del «clean break» e della capacità di provvedere al proprio mantenimento. La funzione del diritto successorio non è di garantire il mantenimento degli eredi. È quindi indispensabile un coordinamento fra gli acquisti previdenziali e gli acquisti, dal carattere similare, previsti dal regime successorio153.
Il legato di mantenimento proposto andrebbe a svantaggio dei membri della famiglia: il
partner di fatto otterrebbe diritti simili a quelli del coniuge o del partner registrato, senza però averne i doveri154.
Il coniuge o il partner registrato si vedrebbe riconosciuta la garanzia di una quota minima,
mentre per il partner di fatto la situazione resterebbe totalmente aperta155.
I problemi generati dalla norma proposta superano i benefici che alcuni casi di rigore ne
trarrebbero. È errato voler legiferare per pochi casi isolati156.
A determinate condizioni non è da escludere che il legato di mantenimento proteggerà
meglio il partner di fatto rispetto al coniuge o al partner registrato superstite, il che è contrario all’obiettivo della revisione157.
148 UNI BS (pag. 7); UNI FR (pag. 3); UNI GE (pag. 5).
149 SSIC (pag. 3).
150 SO (pag. 2).
151 UNI FR (pag. 3); Baddeley (pag. 7).
152 BS (pag. 2); bavaab (pag. 2).
153 NE (pag. 2); SG (pag. 3); CP (pag. 1); UNI BE (pag. 8; 11); UNI BS (pag. 6); UNIL (pag. 8).
154 CP (pag. 1); USC (pag. 1).
155 NE (pag. 2).
156 AK BS (pag. 9); ASM (pag. 2).
157 VD (pag. 1).