Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
La nuova norma non costituisce un vero progresso nella tutela del partner di fatto super-
stite, poiché il legato di mantenimento deve essere richiesto con un’azione promossa davanti al giudice, il quale può ordinarne il pagamento in casi veramente eccezionali. La portata della proposta rimane molto al di sotto di quanto il Consiglio federale avrebbe potuto fare nel quadro del mandato ricevuto ed espresso nella mozione Gutzwiller158.
È un peccato che, nonostante numerosi interventi e richieste in tal senso, l’avamprogetto
non preveda un disciplinamento successorio per i partner di fatto. L’integrazione, perlomeno puntuale, nel Codice civile svizzero della convivenza di fatto mediante un disciplinamento successorio convincente non significherebbe in alcun caso una sua parificazione al matrimonio159.
La situazione dei partner di fatto resta molto precaria anche con il presente avamprogetto,
il quale infatti si fonda sull’ipotesi, ben lontana dalla realtà, che se i partner hanno rinunciato a una disposizione a causa di morte, è perché avrebbero deliberatamente deciso di farlo. Che il legato di mantenimento costituisca una soluzione migliore di una rendita prevista per legge o di una quota ereditaria (in ogni caso inferiore a quella spettante al coniuge superstite) è discutibile160.
Le condizioni materiali e procedurali per ottenere un legato di mantenimento (caso di ri-
gore, durata della convivenza) sono troppo restrittive per poter raggiungere l’obiettivo perseguito, in particolare per le persone che non hanno conoscenze giuridiche161.
Nel rapporto esplicativo si afferma che compete al testatore stabilire in che misura il pro-
prio partner di fatto debba partecipare alla successione. L’introduzione di una pretesa legale a un legato di mantenimento è contraria a questa affermazione162.
Gli aspetti relativi alle ripercussioni sul piano fiscale e delle assicurazioni sociali non ven-
gono chiariti: in diversi Cantoni il legato di mantenimento verrebbe assoggettato a un’imposta di successione relativamente elevata, poiché i beneficiari non sono congiunti del defunto. Per i beneficiari sarebbe difficile pagare queste imposte dal momento che, se hanno diritto al legato, è perché dispongono di mezzi soltanto limitati163.
Con l’introduzione di un legato di mantenimento, l’interesse economico della revisione
proposta, ossia creare sicurezza nella pianificazione della trasmissione di imprese, verrebbe ridotto a causa dell’incertezza giuridica che ne deriva164.
Considerate le prestazioni sociali vigenti, non vi dovrebbero più essere veri e propri casi
di rigore o di bisogno165.
Il fatto che il giudice possa ordinare diversi legati di mantenimento a favore di diversi aventi
diritto (partner di fatto, figliastri) rappresenterà una difficoltà ulteriore166.
Con l’entrata in vigore della modifica del Codice civile svizzero che consentirà l’adozione
del figliastro e le proposte del Parlamento per l’introduzione di un «PACS» di diritto svizzero, il legato di mantenimento per il partner di fatto o il figliastro perderà la sua ragion d’essere167.
158 Baddeley (pagg. 7, 13).
159 COFF (pag. 2).
160 SAGW (pag. 2).
161 COFF (pag. 2); CSP (pag. 3); Pink Cross (pag. 1); UNI ZH (pag. 1).
162 AR (pag. 2).
163 SH (pag. 3); UNI BE (pag. 12); UNI GE (pag. 5).
164 SG (pag. 4).
165 AK BS (pag. 9); CP (pag. 1).
166 SG (pag. 4).
167 PLR (pag. 2).