Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
cabile una riduzione delle liberalità? Se il defunto ha avuto più unioni di fatto successivamente, tutti i partner di fatto hanno diritto a un legato? E se il defunto fosse ancora sposato? Sarà possibile stipulare una convenzione di mantenimento (ratificata da un giudice)181?
Converrebbe esaminare se non sia giustificato procedere a un inventario ai sensi dell’ar-
ticolo 553 CC nel caso in cui un legato di mantenimento fosse richiesto davanti a un giudice, il che comporterebbe una proroga del termine per la rinuncia secondo l’articolo 568 CC, proroga che andrebbe a vantaggio degli aventi diritto. Ci si potrebbe anche chiedere se non debba essere intrapresa una liquidazione ufficiale (art. 593 CC) o una procedura di beneficio (art. 580 CC). Ci si potrebbe chiedere, infine, se il legato di mantenimento vada incluso nel beneficio d’inventario182.
Andrebbe esaminata un’eventuale modifica del Codice di procedura civile (CPC), per
esempio in relazione a un’applicazione della procedura sommaria nei casi di concessione di un legato di mantenimento183.
Per ridurre i rischi di abuso o di captazione di eredità da parte delle persone che assistono
il soggetto, sarebbe opportuno creare una base legale nel diritto relativo alla protezione dell’adulto, che permetta alle persone di contatto di detto soggetto di segnalare alle autorità eventuali problemi e di chiedere una sostituzione delle persone incaricate di assisterlo184.
Cosa succederebbe se la situazione economica del beneficiario di un legato di manteni-
mento migliorasse improvvisamente e notevolmente e se questa persona fosse in grado di provvedere da sé ai propri bisogni (p. es. in seguito a un matrimonio o a un nuovo rapporto di coppia stabile)? La rendita o l’usufrutto diverrebbero nulli? E se la situazione degli eredi si deteriorasse? Queste domande, così come le modalità di un’eventuale azione di annullamento del legato, andrebbero esaminate e disciplinate185.
5.2.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 484a AP-CC
Articolo 484a capoverso 1 AP-CC
Il testo di legge proposto contiene la formulazione potestativa «il giudice può ordinare un
legato (…)». Anche se tutte le condizioni fossero soddisfatte, il giudice potrebbe rigettare la domanda del richiedente. Dovrebbe quindi essere preferita la formulazione imperativa «il giudice ordina (…)»186.
Il testo di legge non prevede una durata massima per il legato di mantenimento, durata
che invece andrebbe definita nella legge per motivi di certezza del diritto. Si suggerisce di prevedere un’applicazione in analogia alle disposizioni relative ai contributi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia187.
L’avamprogetto sembra tenere conto soltanto delle prestazioni di cura fornite al defunto o
di assistenza fornite ai figli di quest’ultimo, ma non di eventuali liberalità fatte a favore del
181 AR (pag. 2); SO (pag. 2); FSN (pag. 3); NK BS (pag. 3); NKF (pag. 6); OdA GE (pag. 2); SSIC (p.3); UNI BS (pag. 7); UNI FR (pag. 3); WengerPlattner (pag. 5).
182 SH (pag. 2); UNINE (pag. 5); WengerPlattner (pag. 5).
183 JuCH (pag. 5).
184 SVE (pag. 11).
185 SH (pag. 3); FSN (pag. 3); UNI BS (pag. 8); UNI FR (pag. 3).
186 CSP (pag. 3).
187 SG (pag. 3); Oda GE (pag. 3); FSN (pag. 3); UNINE (pag. 4).