Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio

N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001

Aspetti negativi

 Nella pratica il valore aggiunto sarà presumibilmente limitato. Non si potranno evitare pro-

cessi in questo ambito389.

 L’ordinamento giuridico attribuisce al segreto professionale di avvocati e notai, essenziale

per queste professioni, un’importanza significativa. Tale segreto fissa limiti rigidi nel diritto procedurale e deve assolutamente essere salvaguardato. Non vi è motivo di fare eccezioni nel diritto successorio, soprattutto in caso di conflitto d’interesse tra disponente ed eredi o quando il disponente ha espressamente invitato il suo avvocato o il suo notaio a mantenere il segreto. In caso contrario il rapporto di fiducia con il cliente ne soffrirebbe e quest’ultimo potrebbe omettere informazioni essenziali per pianificare correttamente la successione. Gli avvocati e i notai dovrebbero essere liberati caso per caso dal segreto professionale dalla rispettiva autorità di sorveglianza390.

 Il carattere imperativo del diritto d’informazione va messo in dubbio se l’oggetto di tale

informazione rientra nell’ambito della libertà di testare del defunto391.

Punti in sospeso

 Il diritto d’informazione deve essere formulato in modo molto preciso in modo da evitare

che gli attori del mondo finanziario ricorrano a nuove astuzie per sottrarvisi e da garantire che gli eredi ottengano le informazioni rilevanti, malgrado i diversi costrutti giuridici proposti (trust, fondazioni, associazioni, assicurazioni, società ecc.). È necessario che l’obbligo si riferisca anche ai beni in relazione ai quali il defunto era l’avente diritto economico e non è certo che il testo dell’avamprogetto sia sufficiente in tal senso392.

 La cerchia dei detentori di informazioni obbligati a fornirle dovrebbe essere ampliata, an-

ziché limitarsi soltanto alle persone che hanno gestito, posseduto o ricevuto beni del defunto. La mera conoscenza del luogo in cui si trovano tali beni dovrebbe già essere sufficiente a far scattare l’obbligo. Anche le autorità fiscali dovrebbero essere tenute a fornire informazioni393.

 È necessario precisare in dettaglio chi ha diritto all’informazione. La norma proposta con-

ferirebbe il diritto d’informazione anche ai legatari, mentre attualmente non è così e non dovrebbe esserlo nemmeno in futuro. Sarebbe auspicabile basarsi sulla giurisprudenza e la dottrina in essere394.

 Questa disposizione si spinge oltre l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale e po-

trebbe costringere gli avvocati a fornire informazioni a prescindere dal loro carattere sensibile. Bisogna evitare di applicare regole diverse in materia di segreto professionale per le pretese successorie e per le pretese contrattuali ereditate395.

 Sarebbe forse auspicabile e conforme alla giurisprudenza attuale inserire una riserva re-

lativa al segreto d’affari o ai fatti strettamente personali che rientrano nella sfera intima del defunto396.

 Anche gli aventi diritto a un legato di mantenimento dovrebbero beneficiare di questo di-

ritto397.

389 UDC (pag. 4).

390 Bavaab (pag. 3); NKF (pag. 9).

391 UNIL (pag. 14).

392 SG NV (pag. 5); UNI GE (pag. 10); WengerPlattner (pag. 11).

393 AG (pag. 2); TG (pag. 3); Bavaab (pag. 3); UNINE (pag. 11).

394 UNI BE (pag. 19); UNI BS (pagg. 11, 16).

395 UNI BS (pag. 17); WengerPlattner (pag. 11).

396 UNINE (pag. 12).

397 pvl (pag. 3)