Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
Aspetti negativi
Nella pratica il valore aggiunto sarà presumibilmente limitato. Non si potranno evitare pro-
cessi in questo ambito389.
L’ordinamento giuridico attribuisce al segreto professionale di avvocati e notai, essenziale
per queste professioni, un’importanza significativa. Tale segreto fissa limiti rigidi nel diritto procedurale e deve assolutamente essere salvaguardato. Non vi è motivo di fare eccezioni nel diritto successorio, soprattutto in caso di conflitto d’interesse tra disponente ed eredi o quando il disponente ha espressamente invitato il suo avvocato o il suo notaio a mantenere il segreto. In caso contrario il rapporto di fiducia con il cliente ne soffrirebbe e quest’ultimo potrebbe omettere informazioni essenziali per pianificare correttamente la successione. Gli avvocati e i notai dovrebbero essere liberati caso per caso dal segreto professionale dalla rispettiva autorità di sorveglianza390.
Il carattere imperativo del diritto d’informazione va messo in dubbio se l’oggetto di tale
informazione rientra nell’ambito della libertà di testare del defunto391.
Punti in sospeso
Il diritto d’informazione deve essere formulato in modo molto preciso in modo da evitare
che gli attori del mondo finanziario ricorrano a nuove astuzie per sottrarvisi e da garantire che gli eredi ottengano le informazioni rilevanti, malgrado i diversi costrutti giuridici proposti (trust, fondazioni, associazioni, assicurazioni, società ecc.). È necessario che l’obbligo si riferisca anche ai beni in relazione ai quali il defunto era l’avente diritto economico e non è certo che il testo dell’avamprogetto sia sufficiente in tal senso392.
La cerchia dei detentori di informazioni obbligati a fornirle dovrebbe essere ampliata, an-
ziché limitarsi soltanto alle persone che hanno gestito, posseduto o ricevuto beni del defunto. La mera conoscenza del luogo in cui si trovano tali beni dovrebbe già essere sufficiente a far scattare l’obbligo. Anche le autorità fiscali dovrebbero essere tenute a fornire informazioni393.
È necessario precisare in dettaglio chi ha diritto all’informazione. La norma proposta con-
ferirebbe il diritto d’informazione anche ai legatari, mentre attualmente non è così e non dovrebbe esserlo nemmeno in futuro. Sarebbe auspicabile basarsi sulla giurisprudenza e la dottrina in essere394.
Questa disposizione si spinge oltre l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale e po-
trebbe costringere gli avvocati a fornire informazioni a prescindere dal loro carattere sensibile. Bisogna evitare di applicare regole diverse in materia di segreto professionale per le pretese successorie e per le pretese contrattuali ereditate395.
Sarebbe forse auspicabile e conforme alla giurisprudenza attuale inserire una riserva re-
lativa al segreto d’affari o ai fatti strettamente personali che rientrano nella sfera intima del defunto396.
Anche gli aventi diritto a un legato di mantenimento dovrebbero beneficiare di questo di-
ritto397.
389 UDC (pag. 4).
390 Bavaab (pag. 3); NKF (pag. 9).
391 UNIL (pag. 14).
392 SG NV (pag. 5); UNI GE (pag. 10); WengerPlattner (pag. 11).
393 AG (pag. 2); TG (pag. 3); Bavaab (pag. 3); UNINE (pag. 11).
394 UNI BE (pag. 19); UNI BS (pagg. 11, 16).
395 UNI BS (pag. 17); WengerPlattner (pag. 11).
396 UNINE (pag. 12).
397 pvl (pag. 3)