Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio

N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001

 Si dovrebbero precisare i criteri per ottenere informazioni in modo da tutelare i diritti della

personalità e garantire la protezione dei dati della persona interessata398.

 Vanno chiarite diverse questioni. Le assicurazioni sociali dovrebbero attenersi all’obbligo

d’informazione? Se sì, in che misura? Che rapporto c’è tra obbligo d’informazione e obblighi legali di mantenere il segreto? Gli avvocati e i notai devono farsi liberare dal segreto professionale? Gli eredi virtuali hanno diritto all’informazione399?

 La prova della pretesa successoria non dovrebbe essere fornita con un certificato eredi-

tario. Gli eredi hanno bisogno delle informazioni prima di ricevere tale certificato. Sarebbe opportuno precisare che il diritto d’informazione sussiste dal momento in cui viene aperta la successione, anche se i diritti di successione non sono ancora comprovati o attestati. Si dovrebbe istituire un certificato che dà diritto all’informazione («Bescheinigung zur Auskunft») per gli eredi legali, che in pratica già esiste. Gli eredi istituiti dovrebbero potersi legittimare mediante la decisione scritta di apertura del testamento. Ciò potrebbe essere previsto in un nuovo capoverso 4400.

 Sarebbe opportuno precisare che avvocati o notai possono essere liberati dal segreto

professionale soltanto se essi stessi hanno gestito, posseduto o ricevuto beni del defunto401.

 Sarebbe auspicabile raggruppare tutti i diritti e i doveri in materia d’informazione in modo

da ottenere un corpus di regole più coerenti e comprensibili. Ciò permetterebbe di abrogare gli articoli 607 capoverso 3 e 610 capoverso 2 CC. Va esaminata la complementarità di questi articoli402.

 Si potrebbe istituire un diritto d’informazione nei confronti di medici, ospedali e altri deten-

tori di segreti (p. es. l’APMA) in modo da permettere alle persone che intendono impugnare la validità di un testamento o di una liberalità tra vivi di farsi un’idea della capacità di discernimento del disponente prima di un eventuale processo403.

 Bisogna facilitare l’attuazione giudiziaria del diritto d’informazione successoria, ad esem-

pio nel quadro della procedura sommaria aggiungendo un nuovo numero all’articolo 249 lettera c CPC404.

 Il diritto d’informazione dovrebbe già sussistere mentre il disponente è in vita per permet-

tere ai futuri eredi legittimari di raccogliere le prove necessarie nel caso in cui si verificasse il decesso. Soltanto un’informazione completa e trasparente, anche contro la volontà della persona interessata, consente di far valere le proprie pretese nel quadro della divisione della successione405.

5.8.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 601a AP-CC

 Nel testo di legge si dovrebbe menzionare esplicitamente il fatto che i conti di cui il defunto

era l’avente diritto economico ricadono nel campo di applicazione della presente norma. Si dovrebbe disciplinare anche il diritto di essere sentito del titolare del conto. Quest’ultimo

398 Lauterbach (pag. 4).

399 SZ (pag. 1); FSN (pag. 6); Niklaus (pag. 8); UNINE (pag. 10).

400 TG (pag. 3); ZH (pag. 5).

401 BS (pag. 2); NK BS (pag. 5).

402 UNINE (pag. 13); WengerPlattner (pag. 11); Baddeley (pag. 23).

403 AK BS (pag. 19); UNINE (pag. 12).

404 UNINE (pag. 13).

405 USC (pag. 5).