Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
Il capoverso 3 dovrebbe eventualmente essere scisso in due. Il diritto d’informazione degli
eredi legittimari non ha alcun legame diretto con la protezione del segreto professionale417.
5.9 Collazione e riduzione
I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla collazione e la riduzione hanno in larga maggioranza rigettato le proposte.
Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un partito418 e tre organizzazioni419. Sono invece contrari o piuttosto contrari otto organizzazioni420 e un privato421.
5.9.1 In generale
Aspetti positivi
In linea di principio le proposte avanzate sono buone e vanno sostenute422.
La scelta di codificare l’interpretazione estensiva dell’articolo 527 capoverso 1 CC, soste-
nuta dalla giurisprudenza e dalla maggioranza della dottrina, va accolta favorevolmente423.
La modifica terminologica («liberalità») va pienamente approvata424.
Aspetti negativi
Le proposte di modifica avranno ripercussioni significative sul sistema delle collazioni, non
sono necessariamente migliori del diritto in vigore e daranno adito a nuovi dubbi nella pratica425.
Secondo il testo di legge proposto, saranno soggetti a riduzione soltanto gli acquisti a
causa di morte e non più le liberalità tra vivi. Una tale limitazione è insostenibile e inconciliabile con i fondamenti della collazione successoria. Dal punto di vista sistematico, la legge non distingue quali norme in materia di riduzione si applicano esclusivamente alle disposizioni a causa di morte e quali anche alle liberalità tra vivi426.
Sono necessarie un’analisi approfondita e spiegazioni più dettagliate per tenere adegua-
tamente conto delle sfumature evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Una revisione limitata a singoli punti non è sufficiente: occorre una revisione generale427.
Risulta problematico il fatto che sia stata conservata la formulazione «fatte in acconto della
quota ereditaria» («faites à titre d’avancement d’hoirie», «auf Anrechnung an den Erbteil»), poiché proprio tale formulazione costituisce l’oggetto della controversia. Si potrebbe così continuare ad argomentare che non sussiste una liberalità fatta in acconto della quota ereditaria se il disponente, in applicazione dell’articolo 626 capoverso 2 CC, l’ha espressamente esclusa dalla collazione e quindi non ha effettuato alcuna liberalità in acconto della quota ereditaria428.
417 UNI FR (pag. 12); WengerPlattner (pag. 11).
418 UDC (pag. 4).
419 ASM (pag. 2); CSA (pag. 4); UNI GE (pag. 10).
420 FSN (pag. 6); NKF (pag. 7); SG NV (pag. 6); successio (pag. 10); UNI BE (pag. 20); UNI BS (pag. 17); UNI FR (pag. 13); WengerPlattner (pag. 7).
421 Baddeley (pag. 20).
422 UNI GE (pag. 10).
423 NKF (pag. 7); SVE (pag. 7) ; UNI BS (pag. 17).
424 UNIL (pag. 11).
425 UDC (pag. 4); successio (pag. 11); UNI BE (pag. 20).
426 UNI BE (pag. 20); WengerPlattner (pag. 7).
427 SG NV (pag. 6); UNI BE (pag. 20); WengerPlattner (pag. 9); Baddeley (pag. 20).
428 NKF (pag. 7); successio (pag. 10); SVE (pag. 7); UNI BS (pag. 17).