Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio

N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001

controversie della giurisdizione volontaria, e un processo condotto con procedura sommaria non può essere cumulato con una procedura contenziosa ordinaria o semplificata527.

 La soluzione proposta non risolve il problema sollevato della distinzione tra aspetti formali

e materiali. Non ha alcuna influenza sulle procedure applicabili e il problema della scelta della procedura permane. Nel Cantone di Zurigo già adesso è un giudice unico presso il Tribunale distrettuale ad essere competente per la vigilanza sull’esecutore testamentario per quanto riguarda le questioni formali relative all’esecuzione del suo mandato. Una volta terminata la procedura di conciliazione, le questioni materiali sono di competenza del Tribunale distrettuale, che decide in procedura semplificata o ordinaria a seconda del valore litigioso528.

 Si interferisce senza una ragione valida nella competenza cantonale in materia di proce-

dura e i tribunali saranno caricati di un compito supplementare. Sarebbe opportuno lasciare ai Cantoni, che hanno già un’organizzazione che funziona, la competenza di disciplinare la vigilanza sull’attività dell’esecutore testamentario529.

 Il rinvio dell’articolo 518 capoverso 1 CC ai diritti e ai doveri dell’amministratore ufficiale

ha lo scopo principale di sottoporre l’esecutore testamentario alla vigilanza di un’autorità. Perderà la sua importanza se sarà adottato l’articolo 518 capoverso 1 AP-CC530.

Punti in sospeso

 Per tutti i casi di conflitto d’interesse a carico dell’esecutore testamentario dovrebbe es-

sere competente l’autorità di vigilanza nel quadro di una procedura sommaria. È necessaria una procedura rapida e semplice efficace per tutti. La complessità della procedura civile non è adeguata a questo genere di controversie531.

 La soluzione che prevede di attribuire la competenza al giudice civile potrebbe essere

considerata anche per il rappresentante degli eredi e per l’amministratore della successione532.

 Non si dovrebbe più poter accettare tacitamente il mandato di esecutore testamentario.

Dovrebbe essere richiesta un’accettazione espressa533.

 L’esecutore testamentario dovrebbe avere la possibilità di nominare un esecutore sostitu-

tivo. Il disponente dovrebbe poter demandare a una persona di sua scelta la nomina di un esecutore testamentario, come avviene nel diritto tedesco534.

 Sarebbe opportuno precisare nel testo di legge chi informa l’esecutore del suo mandato535.

 Per rispondere ai quesiti principali che si pongono nella prassi, il certificato ereditario do-

vrebbe essere regolamentato in modo più preciso: natura giuridica, competenza, procedura, condizioni, momento, contenuto, forma, rimedi giuridici ecc.536.

527 AK BS (pag. 10); UNIL (pag. 9).

528 NKF (pag. 7); UNI BE (pag. 14); WengerPlattner (pag. 7).

529 FR (pag. 1); LU (pag. 2); Bavaab (pag. 2); UNI BE (pag. 15); UNI BS (pag. 22).

530 UNI BE (pag. 15).

531 AK BS (pag. 12).

532 FSN (pag. 8).

533 ZH (pag. 4).

534 SG (pag. 6); ZH (pag. 4).

535 LU (pag. 2).

536 FSN (pag. 8); UNI BS (pag. 23).