Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
Sono favorevoli un partito politico603 e sei organizzazioni604. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie due organizzazioni605.
5.17.1 In generale
Aspetti positivi
La proposta di modifica è giusta e metterà fine all’attuale incertezza giuridica in questo
ambito606.
Aspetti negativi
La soluzione proposta renderebbe più complicata la liquidazione della successione ogni
volta che vi sono dei legati, senza che sia nemmeno chiaro se si intendano i diritti sul legato o il debito del legato607.
L’innovazione proposta privilegia i legatari rispetto ai creditori dell’erede e non corrisponde
al resto del diritto vigente. I crediti dei legatari dovrebbero essere privilegiati secondo modalità che la legge non definisce da nessuna parte, ossia prevalere sui diritti del creditore dell’erede oppure essere sottratti alla massa fallimentare di quest’ultimo. Ciò pone innumerevoli difficoltà in caso di concorso e in particolare di fallimento: un bene non può non far parte della massa fallimentare per certi creditori e per altri invece sì608.
La portata della disposizione che protegge i legatari contenuta nell’articolo 594 capo-
verso 2 CC ‒ compensazione pratica del loro eventuale pregiudizio secondo l’articolo 564 CC ‒ è in gran parte ridotta609.
Punti in sospeso
È necessaria un’analisi più approfondita, dal momento che questa modifica incide sui diritti
dei legatari e dei creditori per quanto riguarda le misure conservative (art. 594 CC), nonché sull’applicazione del principio della confusione dei patrimoni. Sarebbe opportuno analizzare in ogni caso la necessità di un’eventuale revisione della LEF610.
Al capoverso 1 bisognerebbe precisare che il pregiudizio del legatario si applica soltanto
finché la successione costituisce ancora un patrimonio separato. Il capoverso 2, riprendendo il testo attuale, dovrebbe prevedere che la parità tra creditori del defunto (e della massa ereditaria) e creditori dell’erede vale anche nei rapporti con i legatari611.
Non bisognerebbe limitare l’applicazione dell’articolo 564 capoverso 2 CC ai casi in cui i
diritti dei legatari sono veramente minacciati? La separazione dei patrimoni avrebbe luogo soltanto su richiesta dei legatari. Altrimenti praticamente in tutte le successioni che comprendono un legato bisognerebbe procedere alla complessa separazione dei patrimoni612.
603 UDC (pag. 4).
604 AK BS (pag. 16); CSA (pag. 2; 4); FSN (pag. 9); GDS (pag. 16); swisNot (pag. 7); UNI GE (pag. 14).
605 UNI FR (pag. 12); UNIL (pag. 13).
606 AK BS (pag. 16); swisNot (pag. 7); UNI GE (pag. 14).
607 UNI FR (pag. 12).
608 UNIL (pag. 13).
609 UNIL (pag. 13).
610 UNI BS (pag. 26); UNIL (pag. 13); Baddeley (pag. 21).
611 UNIL (pag. 13).
612 UNI FR (pag. 12).