Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio

N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001

6.1.10 Rinuncia a testimoni per il testamento pubblico e il contratto successorio

L’esigenza di avere due testimoni per il testamento pubblico (art. 499 CC) e il contratto successorio (art. 512 CC) è un onere burocratico che non si giustifica più al giorno d’oggi. Bisognerebbe rinunciarvi647.

6.1.11 Sgravio della forma olografa per il testamento e il mandato precauzionale

Sarebbe opportuno rivedere le rigide prescrizioni relative alla forma olografa (art. 505 CC) per permettere alle persone affette da handicap di redigere un testamento o un mandato precauzionale (art. 361 CC) in forma dattiloscritta senza doversi rivolgere a un notaio per confermarne la validità648.

6.1.12 Il testamento pubblico come forma qualificata di testamento

Si dovrebbe riflettere sull’utilità e la parità delle prescrizioni di forma per le disposizioni a causa di morte. Sarebbe possibile legare eventuali deroghe alle regole sulle porzioni legittime o sulle quote ereditarie legali al requisito di ricorrere alla forma del testamento pubblico. A tal fine sarebbe necessario definire nel diritto federale i requisiti formali per la forma pubblica e prevedere, ad esempio, che possano partecipare soltanto testimoni qualificati649. Anche la procedura per redigere un atto pubblico dovrebbe essere oggetto di una normativa a livello federale650.

6.1.13 Precisazione della posizione, dei diritti e dei doveri dell’esecutore testamentario

Bisognerebbe approfittare della revisione dell’articolo 517 CC per disciplinare in modo più preciso (riprendendo nella legge i principi sviluppati dalla giurisprudenza) la posizione, i diritti e i doveri dell’esecutore testamentario, riflettendo anche sulle sue competenze nella divisione651.

6.1.14 Limitazione dell’onorario degli esecutori testamentari

L’articolo 517 capoverso 4 AP-CC, che prevede il diritto a un equo compenso per l’esecutore testamentario, dovrebbe essere modificato. Gli onorari legati al risultato o in funzione dell’ammontare della successione (percentuale) dovrebbero essere vietati. Dovrebbero essere limitati a una remunerazione conforme al mercato, in funzione del carico di lavoro determinato dalla complessità dell’attività da svolgere652.

647 AG (pag. 2); AR (pag. 3); PLR (pag. 3); Pfäffli (pag. 6).

648 Ryser (pag. 1).

649 successio (pag. 12).

650 UNI ZH (pag. 4).

651 WengerPlattner (pag. 13).

652 successio (pag. 9); USC (pag. 2, 4); USDCR (pag. 3).