Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
6.1.20 Prolungamento del termine di pubblicazione dei testamenti
Il termine di un mese per la pubblicazione dei testamenti da parte dell’autorità è troppo breve nella pratica e non permette agli eredi di essere presenti. Gli articoli 557 e 558 CC dovrebbero essere rivisti659.
6.1.21 Chiarimento dello statuto giuridico dell’erede virtuale
Meriterebbe di essere chiarito lo statuto degli eredi legittimari esclusi o dimenticati dal disponente nel suo testamento. La legge non disciplina o non disciplina a sufficienza i loro diritti, in particolare il loro diritto d’informazione e quello all’adozione di provvedimenti cautelari. Il termine di perenzione di un anno, che la giurisprudenza riconosce loro attualmente per agire contro la successione, costituisce un’insidia procedurale660 e andrebbe modificato.
Gli eredi virtuali dovrebbero ottenere lo statuto di eredi soltanto a condizione che siano in possesso di una sentenza passata in giudicato che attesti la loro azione di riduzione e che provino che non hanno ancora ricevuto (integralmente) la loro porzione legittima, in modo da evitare processi inutili661.
6.1.22 Prolungamento e decorrenza del termine di rinuncia
Il termine di tre mesi per rinunciare alla successione (art. 567 cpv. 1 CC) dovrebbe essere prolungato662. Sarebbe inoltre opportuno chiarire il momento da cui decorre tale termine, ad esempio con una modifica dell’articolo 568 CC che preveda che tale termine cominci a decorrere soltanto dopo la conclusione di un inventario ufficiale, dal momento che attualmente i diversi tipi d’inventario a livello cantonale suscitano dubbi tra gli eredi663.
6.1.23 Parte di successione dell’erede rinunciatario
Secondo il diritto in vigore, in assenza di una disposizione a causa di morte, la parte dell’erede che ha rinunciato all’eredità è devoluta ai suoi eredi come se fosse premorto (art. 572 cpv. 1 CC). Questa regola non viene compresa nella prassi, in quanto sarebbe più logico che tale parte andasse agli eredi che non hanno rinunciato all’eredità. Una soluzione di questo tipo eviterebbe una dispendiosa ricerca degli eredi dell’erede rinunciatario e una serie di rinunce a cascata. Inoltre, impedirebbe ai discendenti di rinunciare a una successione a favore del genitore superstite per renderlo erede unico. Sarebbe opportuno modificare l’articolo in questione in modo che la parte del discendente rinunciatario vada al coniuge o al partner registrato superstite, a meno che anche questi non rinunci664.
Anche in presenza di una disposizione a causa di morte, la sorte della parte di successione del rinunciatario risulta problematica. Invece di andare agli eredi istituiti dal defunto, cosa che sembrerebbe corrispondere alla sua volontà ipotetica nel caso in cui non abbia istituito o escluso i suoi eredi legittimi, attualmente tale parte va ai suoi prossimi eredi legittimi (art. 572 cpv. 2 CC). Essa dovrebbe invece andare agli eredi istituiti proporzionalmente alla loro parte665.
659 TG (pag. 3).
660 successio (pag. 13); UNI BS (pag. 27).
661 FSN (pag. 10).
662 GE (allegato, pag. 1).
663 AK BS (pag. 17).
664 ZH (pagg. 6–7).
665 ZH (pagg. 7–8).