Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio

N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001

6.1.29 Attribuzione all’esecutore testamentario della facoltà di promuovere azioni di petizione d’eredità e di divisione

La dottrina accoglierebbe con favore se il nuovo diritto attribuisse all’esecutore testamentario la facoltà di promuovere un’azione di petizione d’eredità (art. 598 CC) e di divisione (art. 604 CC), elementi importanti nella pratica672.

6.1.30 Distinzione tra azione di petizione d’eredità e azioni particolari

Nella partica e dal punto di vista dogmatico è a volte molto difficile scegliere tra l’azione di petizione d’eredità, mediante la quale l’erede fa valere i suoi diritti prevalenti a quelli del possessore su una successione o su oggetti alla medesima appartenenti (art. 598 CC) e le azioni particolari a disposizione degli eredi per far valere i loro diritti. La distinzione tra i due strumenti ha conseguenze importanti in particolare nel diritto internazionale privato, in quanto la LDIP673 si applica alle pretese degli eredi e alle pretese sulla successione (escluse dal campo d’applicazione della Convenzione di Lugano674 all’art. 1 par. 2), mentre la Convenzione di Lugano si applica se la pretesa patrimoniale di un erede contro terzi non trova fondamento nel diritto successorio, ma la qualità d’erede costituisce un elemento da accertare in via preliminare. Il rapporto tra questi due rimedi giuridici dovrebbe essere chiarito675.

6.1.31 Nomina da parte dell’autorità di un rappresentante della successione con poteri limitati

Se non vi è unanimità tra gli eredi e la comunione ereditaria non può quindi agire, un erede può chiedere all’autorità competente di nominare un rappresentante della comunità ereditaria fino al momento della divisione (art. 602 cpv. 3 CC). In numerosi casi sarebbe sufficiente, e utile nella pratica, nominare un rappresentante per un determinato atto amministrativo. L’articolo 602 capoverso 3 CC dovrebbe essere modificato di conseguenza676.

6.1.32 Conclusioni e termine per l’azione di divisione

Vista l’incertezza che regna attualmente nella prassi per quanto riguarda le possibili conclusioni dell’azione di divisione (art. 604 CC), sarebbero benvenute delle regole o delle linee guida in materia677. Il Codice civile non prevede un termine per l’azione di divisione. Si dovrebbero fissare chiaramente nella legge dei termini per tutte le azioni678.

6.1.33 Precisazione relativa all’oggetto dell’obbligo di collazione

Sarebbe opportuno chiarire quali liberalità tra vivi sono soggette all’obbligo di collazione (art. 626 CC)679. Bisognerebbe anche esaminare, come condizioni dell’obbligo di collazione, la questione del momento di emissione del decreto di collazione e quella del carattere riconoscibile dell’intenzione di favorire un soggetto con una liberalità680.

672 UNI BS (pag. 28).

673 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato; RS 291.

674 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS 0.275.12.

675 UNI BS (pagg. 29–30).

676 ZH (pag. 8–9).

677 UNI BS (pag. 29).

678 SVE (pag. 15).

679 bavaab (pag. 4); UNI BS (pag. 31); WengerPlattner (pag. 14).

680 WengerPlattner (pag. 14).